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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39131/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida del Daspo e dell'obbligo di presentazione alla Polizia per la durata di 10 anni. Il ricorrente contestava l'erronea applicazione dell'art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989: la maggiore durata (5-10 anni) sarebbe stata giustificata dal fatto che in passato il Bigi fosse stato destinatario di una misura analoga, ma tale misura era stata applicata in sede giudiziaria (Daspo giudiziario, sentenza del Tribunale di Roma 2008) e non come Daspo amministrativo; secondo il ricorrente la norma derogatoria del comma 5, secondo periodo, vale solo se il precedente Daspo sia stato emesso ai sensi del comma 2 (Daspo amministrativo) e non se si tratta di una misura disposta in sede giudiziaria, essendovi differenze di natura, presupposti e funzioni tra le due fattispecie; inoltre si eccepiva il contrasto con il principio di tassatività in materia di misure afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura nei limiti dedotti e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della durata dell'obbligo di presentazione alla Polizia (ossia la parte che aveva fissato la durata a 10 anni). La Corte ha ritenuto erronea l'interpretazione del Tribunale di Arezzo che aveva assimilato il precedente Daspo giudiziario al Daspo amministrativo ai fini della deroga temporale del comma 5. Ha disposto il rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, per rideterminare la durata della prescrizione in conformità ai principi enunciati nella sentenza e ha ordinato comunicazione al Questore di Arezzo.

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2

    disposizione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e possibilità di prescrizione dell'obbligo di comparizione presso gli uffici di polizia

    Il comma 2 disciplina il Daspo amministrativo disposto dal Questore e la correlata prescrizione di presentazione; la Corte distingue questa fattispecie dal Daspo giudiziario e ritiene che la deroga di durata prevista dal comma 5, secondo periodo, si riferisca al divieto previsto dal comma 1/2 (ossia al Daspo amministrativo).

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 5

    la durata del divieto e della correlata prescrizione non può essere inferiore ad 1 anno e non superiore a 5 anni; nel caso in cui la persona sia stata in passato gia' destinataria del divieto del primo periodo la durata non puo' essere inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni

    La Corte interpreta la deroga (range 5-10 anni) come applicabile quando il precedente divieto sia stato disposto ai sensi del primo periodo (Daspo amministrativo), e non come automatica conseguenza di un precedente Daspo giudiziario.

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 7

    previsione del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione disposti dal giudice in caso di condanna o connessi a reati commessi in occasione di manifestazioni sportive (c.d. Daspo giudiziario), durata 2-10 anni

    Il comma 7 descrive il Daspo giudiziario, diverso per natura e presupposti dal Daspo amministrativo; la Corte sottolinea la differente funzione, il diverso ambito applicativo e l'incidenza sulla possibilità di estendere amministrativamente la durata del divieto.

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 8-bis

    possibilita' di chiedere al Questore, trascorsi tre anni dalla cessazione del divieto, la dichiarazione di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del divieto

    La Corte usa questa norma per evidenziare il rischio di sovrapposizione tra effetti di pronunzie giudiziali e provvedimenti amministrativi, argomentando contro un'interpretazione che consentirebbe ad un provvedimento amministrativo di azzerare effetti derivanti da una pronuncia giudiziale.

  • decreto-legge 25 giugno 1993, n. 122, art. 1, comma 1-bis, lettera a), convertito con legge 23 agosto 1993, n. 205

    possibilita' di disporre, come pena accessoria, l'obbligo di svolgere attivita' non retribuita a favore della collettivita'

    Richiamata per spiegare gli strumenti sanzionatori accessori che il giudice puo' affiancare al Daspo giudiziario; la Corte distingue inoltre la natura giudiziale di tali effetti rispetto al potere amministrativo del Questore.

Massime di principio

  • La deroga di durata (intervallo 5-10 anni) prevista dall'art. 6, comma 5, si applica correttamente quando il precedente divieto era stato disposto ai sensi del comma 2 (Daspo amministrativo) e non può essere estesa automaticamente in forza di un precedente Daspo giudiziario.
  • Daspo amministrativo (Questore) e Daspo giudiziario (Giudice) sono istituti distinti per natura, presupposti, funzione e effetto: non vanno assimilati ai fini di estendere limiti temporali derogatori senza chiaro fondamento normativo.
  • Interpretazioni in malam partem di disposizioni limitative di diritti fondamentali (es. libertà di movimento) devono essere evitate: le deroghe ai limiti ordinari vanno lette restrittivamente e in conformità al testo e al contesto sistematico della norma.
  • Quando un precedente provvedimento giudiziale ha previsto misure cautelari o accessorie, la valutazione della durata di nuovi divieti amministrativi richiede attenzione al riparto di competenze tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa; l'amministrazione non può sfruttare il criterio della 'preesistenza di Daspo' in modo da sovrapporsi o svuotare effetti giudiziali.
  • In caso di decisione impugnata che abbia motivazioni errate circa l'assimilazione delle due tipologie di Daspo, la Corte di Cassazione può annullare la determinazione temporale e rinviare al giudice di merito per una nuova modulazione coerente con i principi esposti.
  • Per rischi di contenzioso e per garantire la legalità delle misure, le autorità amministrative e giudiziarie dovrebbero documentare chiaramente se il precedente divieto era di natura amministrativa o giudiziaria e motivare l'eventuale scelta di massimizzare la durata nelle previsioni consentite dalla legge.

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