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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38806/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Trastulli impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che confermava gli arresti domiciliari disposti dal G.I.P., censurando la valutazione indiziaria e le esigenze cautelari. La difesa sostenne che l'indagato era solo un commercialista/consulente, non un organizzatore delle operazioni "bonus 110" e "bonus edilizio", che la sua partecipazione sarebbe iniziata solo dal 2021 (dopo la presunta costituzione dell'associazione) e che risultava di fatto incensurato avendo i procedimenti anteriori terminato in assoluzione; inoltre aveva collaborato e si era costituito e parte della documentazione fiscale era stata sequestrata, per cui mancavano pericolo di fuga e di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudizio del Tribunale del Riesame e del G.I.P. sulla gravità indiziaria fosse adeguatamente motivato e coerente con le risultanze investigative (intercettazioni e accertamenti della Guardia di Finanza) che descrivevano un sistema fraudolento con fatture per operazioni inesistenti e società "esterovestite" funzionali alla frode. In particolare Trastulli è stato ritenuto il "commercialista di fiducia" del sodalizio, con apporto essenziale e ruolo di organizzatore, anche alla luce di conversazioni in cui i coindagati gli affidavano la predisposizione di falsi bilanci. Quanto alle esigenze cautelari, è stato ritenuto provato il pericolo di reiterazione per la durata pluriennale delle condotte, precedenti denunce, e debiti tributari superiori a dieci milioni di euro. Per questi motivi la misura cautelare era giustificata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende in via equitativa.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato come quadro normativo dei reati tributari contestati (gli "illeciti tributari" indicati come reati fine ai capi imputati). Le specifiche referenze agli articoli (2, 5, 8) servono a collocare le fattispecie penal-tributarie contestate.

  • art. 273 c.p.p., comma 1-bis

    Stabilisce i criteri per la valutazione degli indizi nel procedimento cautelare richiamando gli artt. 192 commi 3 e 4 c.p.p.; la Corte sottolinea che tale norma non richiama il comma 2 dell'art. 192 (che esige precisione e concordanza per il giudizio di condanna), evidenziando una soglia probatoria più bassa per l'adozione delle misure cautelari.

  • art. 192 c.p.p., commi 2, 3 e 4

    Il comma 2 definisce i requisiti richiesti per l'accertamento della responsabilità in sede di merito (precisione e concordanza degli indizi); i commi 3-4 sono richiamati in relazione alla valutazione cautelare tramite l'art. 273 c.p.p., sottolineando la differenza tra soglia per cautela e soglia per condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per l'onere di sostenere le spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte la applica per la condanna alle spese.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per valutare l'eventuale responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare l'attribuzione, in via equitativa, della somma alla Cassa delle ammende, non ritenendo il ricorso presentato con colpa.

Massime di principio

  • Per l'adozione di misure cautelari la soglia probatoria è più bassa rispetto a quella richiesta per la condanna: si richiede "gravità indiziaria" intesa come qualificata probabilità, non la precisione e la concordanza degli indizi necessarie per la sentenza di merito.
  • La Corte di Cassazione, nel sindacare misure cautelari, non può riesaminare i fatti né ri-valutare le prove: il suo controllo è limitato a verificare che il provvedimento impugnato abbia adeguata motivazione e sia privo di illogicità manifesta.
  • Le intercettazioni e gli accertamenti della Guardia di Finanza che delineano un sistema organizzato (fatture inesistenti, società "esterovestite", ruoli professionali ripetuti) costituiscono elementi indiziari robusti ai fini cautelari, specialmente se emergono conversazioni che attribuiscono compiti organizzativi a un professionista di fiducia.
  • La condizione di incensurato o precedenti assoluzioni non esclude automaticamente la misura cautelare se emergono elementi nuovi o persistenti che indicano la possibilità di reiterazione del reato (es. condotte pluriennali, gravi debiti tributari, ruolo professionale qualificato).
  • Per impugnare con successo misure cautelari in Cassazione occorre denunciare specifiche violazioni di legge o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione; mere proposte di letture alternative dei fatti non sono ammissibili.

Testo integrale

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