Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 368/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione: 1- della nota AGEA prot. n. 0085332 del 27/10/2025 (notificata via PEC in pari data), recante il rigetto dell'istanza di riesame e la conferma del recupero totale del contributo; 2- del Verbale di accertamento negativo del 18/06/2025, relativo alla domanda R.R.V. (Ristrutturazione Riconversione Vigneto) n.25310057762, notificato con la nota di rigetto suddetta, con il quale è stata accertata una superficie valida pari a "zero"; 3- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202502525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota AGEA di rigetto dell’istanza di riesame e conferma del recupero totale del contributo, nonché verbale di accertamento negativo con superficie valida pari a zero

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ha impugnato la nota AGEA del 27 ottobre 2025, con cui è stata respinta l’istanza di riesame ed è stato confermato il recupero totale del contributo, nonché il verbale di accertamento negativo del 18 giugno 2025 relativo alla domanda di ristrutturazione e riconversione del vigneto, nel quale era stata indicata una superficie valida pari a zero. Il TAR ha rilevato la necessità di acquisire il verbale, non depositato dalla ricorrente ma certamente nella sua disponibilità perché notificatole, sia ai fini della decisione sia per valutare compiutamente il possibile difetto di giurisdizione, previamente segnalato alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha disposto un adempimento istruttorio a carico della ricorrente, ordinandole di depositare il verbale di accertamento negativo entro dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. Il Collegio ha inoltre prospettato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo, sulla base dell’orientamento della Corte di cassazione, che la controversia riguardi la fase esecutiva di un rapporto di sovvenzione già instaurato mediante la concessione dell’aiuto, ancorché provvisoria. In tale fase, secondo il TAR, il beneficiario sarebbe titolare di un diritto soggettivo al finanziamento, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, mentre la giurisdizione amministrativa riguarda la fase antecedente di valutazione discrezionale della domanda di concessione. La questione non è stata tuttavia definitivamente decisa: alle parti sono stati assegnati quindici giorni per depositare memorie sul difetto di giurisdizione e la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    copia del verbale di accertamento negativo del 18/06/2025 non prodotto in giudizio

    Consente al giudice di disporre l’acquisizione di documenti necessari ai fini della decisione; nel caso concreto l’onere è stato posto a carico della ricorrente, poiché il documento era nella sua sicura disponibilità.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    contestuale avviso ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm.

    Impone al giudice di segnalare alle parti la questione rilevata d’ufficio prima di definirla; il TAR lo ha applicato alla possibile declaratoria di difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo a contributi e sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione amministrativa riguarda, di regola, la fase procedimentale di valutazione della domanda e di concessione del beneficio, quando l’amministrazione dispone di potere discrezionale sull’an, sul quid e sul quomodo dell’erogazione.
  • Dopo la concessione del contributo, anche se provvisoria, la controversia concernente la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e l’adempimento degli obblighi cui è subordinata l’erogazione attiene a un diritto soggettivo del beneficiario ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Quando un documento necessario alla decisione è nella sicura disponibilità della parte perché le è stato notificato, il giudice amministrativo può ordinarne il deposito ponendo il relativo onere istruttorio a carico della parte stessa.
  • Prima di definire d’ufficio una questione rilevante, quale il possibile difetto di giurisdizione, il giudice deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiIstruttoria processualeGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.