Regolamento (UE) 2025/413
Regolamento delegato (UE) 2025/413 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dettagliato delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un emittente di un token collegato ad attività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce in modo analitico quali informazioni devono essere fornite all’autorità competente per valutare un progetto di acquisizione o aumento di una partecipazione qualificata in un emittente di token collegato ad attività. La disciplina è modulata in funzione della natura del candidato acquirente, della struttura dell’operazione e del livello di partecipazione acquisita, con particolare attenzione a reputazione, solidità finanziaria, conflitti di interesse, struttura del gruppo, finanziamento dell’operazione e impatto sulla vigilanza. Sono inoltre previsti obblighi informativi ridotti in presenza di valutazioni o controlli recenti da parte della medesima autorità competente.
Norme tecniche di regolamentazione sul contenuto dettagliato delle informazioni da presentare per la valutazione prudenziale dell’acquisizione o dell’aumento di una partecipazione qualificata in un emittente di token collegato ad attività.
Ambito di applicazione
Si applica ai candidati acquirenti che intendano acquisire o aumentare una partecipazione qualificata in un emittente di un token collegato ad attività, ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA), e alle autorità competenti chiamate a valutare il progetto di acquisizione. Riguarda persone fisiche, persone giuridiche, trust, FIA, OICVM e fondi sovrani, nonché i casi di acquisizione indiretta, di nomina di nuovi amministratori, di partecipazioni superiori al 20% e al 50%, e i casi in cui la partecipazione sia inferiore al 20% ma produca un’influenza significativa equivalente. È rilevante per il SEE e si applica direttamente negli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Sono previste esclusioni/semplificazioni informative quando il candidato acquirente sia già stato valutato dalla medesima autorità competente nei due anni precedenti oppure sia già soggetto a vigilanza prudenziale costante da parte della stessa autorità.
Norme tecniche sulle informazioni per la valutazione di acquisizioni qualificate in emittenti di token collegati ad attività
Il regolamento delegato (UE) 2025/413 completa il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) precisando, in modo uniforme e dettagliato, quali informazioni il candidato acquirente deve trasmettere all’autorità competente quando intende acquisire o aumentare una partecipazione qualificata in un emittente di token collegato ad attività. La finalità è consentire una valutazione prudenziale completa del progetto di acquisizione, tenendo conto di reputazione, solidità finanziaria, conflitti di interesse, struttura di gruppo, finanziamento dell’operazione e impatto sulla vigilanza.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica a tutte le categorie di candidati acquirenti contemplate dal testo: persone fisiche, persone giuridiche, trust, FIA, OICVM e fondi sovrani. Rileva sia per acquisizioni dirette sia indirette, sia per nuovi ingressi sia per incrementi di partecipazioni già esistenti, e include anche l’ipotesi in cui il candidato acquirente intenda nominare membri dell’organo di amministrazione del soggetto interessato. Il regolamento è rilevante ai fini SEE e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dopo l’entrata in vigore.
Informazioni generali richieste al momento della notifica
L’articolo 1 distingue il contenuto della notifica in base alla natura del candidato acquirente.
Per la persona fisica sono richiesti, tra l’altro:
- dati identificativi completi;
- indirizzi e residenze degli ultimi 10 anni;
- copia del documento d’identità;
- recapiti del consulente professionale eventualmente utilizzato;
- curriculum vitae dettagliato con esperienza in partecipazioni societarie, ruoli gestionali e settori rilevanti, inclusi servizi finanziari, cripto-attività, DLT, IT, cibersicurezza e innovazione digitale.
Per la persona giuridica devono essere forniti:
- denominazione, iscrizione al registro imprese se applicabile e identificativo del soggetto;
- sede legale, eventuale sede centrale e sede principale di attività;
- documenti societari e sintesi della struttura giuridica e dell’attività;
- informazioni su eventuale vigilanza pregressa o attuale nel settore finanziario o presso altri organismi pubblici;
- politiche AML/CFT se il soggetto è obbligato ai sensi della direttiva (UE) 2015/849;
- elenco degli amministratori effettivi e dei titolari effettivi in ultima istanza, con dati anagrafici, recapiti, documenti e curriculum.
Per trust, FIA/OICVM e fondi sovrani il regolamento impone informazioni specialistiche su trustee, costituenti, beneficiari, guardiani, politiche di investimento, persone che decidono gli investimenti e struttura pubblica di riferimento.
Reputazione, integrità e situazione finanziaria
Gli articoli 2 e 3 estendono l’istruttoria a profili di reputazione e integrità, imponendo la dichiarazione di eventi rilevanti avvenuti negli ultimi 10 anni o comunque pertinenti alla valutazione, tra cui:
- condanne penali e procedimenti penali;
- sanzioni civili o amministrative;
- insolvenza o fallimento;
- indagini in corso;
- rifiuti, revoche o cessazioni di autorizzazioni, iscrizioni o licenze;
- espulsioni da organismi pubblici o professionali;
- licenziamenti o allontanamenti da posizioni fiduciari;
- incarichi di responsabilità presso soggetti coinvolti in fatti sanzionatori o indagini.
Per la documentazione probatoria, ove disponibile, sono richiesti certificati o documenti ufficiali rilasciati nei tre mesi precedenti la notifica. Per le persone fisiche va inoltre descritta la situazione finanziaria corrente, incluse fonti di reddito, attività, passività, garanzie e credito, oltre alle attività imprenditoriali proprie e delle imprese dirette o controllate. Per le persone giuridiche si richiedono bilanci degli ultimi tre esercizi, o di un periodo più breve se l’attività è più recente, nonché informazioni finanziarie e, per le sedi centrali in paesi terzi, elementi sul regime regolamentare e AML/CFT del paese estero e sulla cooperazione con la vigilanza UE.
Conflitti di interesse e rapporti con il soggetto interessato
Il regolamento richiede una mappatura ampia dei rapporti finanziari e non finanziari con azionisti, altri soci, persone autorizzate a esercitare diritti di voto, amministratori, membri del gruppo e il soggetto interessato stesso. Ai fini della qualificazione degli interessi finanziari, sono espressamente ricomprese operazioni di credito, garanzie personali e diritti su garanzie, anche relativi a cripto-attività o altre attività digitali. I rapporti familiari o stretti sono considerati interessi non finanziari.
Se emerge un conflitto di interessi, il candidato acquirente deve indicare le modalità proposte per gestirlo. Va inoltre dichiarata l’eventuale relazione con persone politicamente esposte ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 e ogni altro interesse o attività potenzialmente confliggente.
Acquisizioni indirette e controllo della catena partecipativa
L’articolo 4 disciplina il contenuto informativo delle acquisizioni indirette. Se l’acquirente controlla il soggetto che detiene la partecipazione qualificata, oppure controlla il diretto acquirente, deve presentare l’insieme informativo più ampio previsto dal regolamento. Quando la partecipazione qualificata emerge per effetto della moltiplicazione delle partecipazioni lungo la catena societaria e raggiunge almeno il 10%, si applica un set ridotto di informazioni, coerente con l’influenza più limitata esercitabile.
Informazioni su amministratori da nominare
Se il candidato acquirente intende nominare uno o più membri dell’organo di amministrazione del soggetto interessato, la notifica deve contenere le informazioni richieste per la valutazione dei nuovi amministratori secondo la normativa tecnica richiamata dal MiCA. Ciò consente all’autorità competente di valutare in modo preventivo l’idoneità dei futuri organi di gestione.
Contenuto del progetto di acquisizione
L’articolo 6 richiede di descrivere il progetto di acquisizione in modo completo: identificazione dell’emittente, intenzioni strategiche dell’acquirente, numero e tipo di azioni possedute o da acquisire, valori nominali e di mercato, percentuali di capitale e diritti di voto prima e dopo l’operazione, eventuali azioni concertate, patti parasociali e prezzo proposto con criteri di determinazione. Se disponibile, va allegata copia del contratto di acquisizione.
Impatto sulla vigilanza e struttura di gruppo post-acquisizione
L’articolo 7 è dedicato agli effetti dell’operazione sulla vigilanza. Per le persone giuridiche occorre un’analisi dell’ambito della vigilanza consolidata del gruppo in cui il soggetto interessato sarà inserito dopo l’operazione, indicando quali entità ricadranno nel perimetro consolidato e a quale livello saranno applicati i requisiti. Deve inoltre essere valutato se l’operazione comprometta la capacità del soggetto interessato di trasmettere informazioni tempestive e corrette alla propria autorità competente.
Finanziamento dell’acquisizione e prevenzione del riciclaggio
L’articolo 8 impone una ricostruzione dettagliata delle fonti di finanziamento, con evidenza dell’origine lecita delle risorse. Il candidato acquirente deve descrivere l’attività generatrice dei fondi, gli asset eventualmente da vendere, l’accesso a capitali e mercati, i prestiti utilizzati, i mezzi di pagamento, le eventuali cripto-attività e la DLT impiegate, i wallet o strumenti di custodia e i prestatori di servizi per cripto-attività coinvolti. Se il finanziamento avviene mediante prestiti concessi da soggetti non autorizzati, occorre documentare ulteriormente l’origine dei fondi del finanziatore e le clausole che gli consentano di influire sulla partecipazione qualificata.
Modulazione delle informazioni in base alla soglia acquisita
Per partecipazioni non superiori al 20%, l’articolo 9 richiede un documento strategico con durata prevista della partecipazione, intenzioni dell’acquirente e disponibilità a fornire sostegno finanziario al soggetto interessato. Per partecipazioni superiori al 20% ma inferiori al 50%, l’articolo 10 richiede in aggiunta una descrizione dell’influenza che l’acquirente intende esercitare sulla politica dei dividendi, sullo sviluppo strategico e sull’allocazione delle risorse. Quando la partecipazione supera il 50% o l’operazione comporta la filiazione del soggetto interessato, l’articolo 11 impone un business plan triennale con piano di sviluppo strategico, stime di bilancio e analisi dell’impatto su governance e organizzazione.
Il piano strategico deve chiarire gli obiettivi del progetto e i principali strumenti per conseguirli, mentre le stime economico-finanziarie devono coprire stato patrimoniale, conto economico, requisiti patrimoniali prudenziali, riserva di attività, esposizione ai rischi e operazioni infragruppo. L’impatto organizzativo include composizione degli organi, controlli interni, funzioni chiave, architettura TIC, outsourcing di funzioni essenziali o importanti, accordi contrattuali con i prestatori terzi e ulteriori effetti sui diritti di voto.
Riduzione degli obblighi informativi
L’articolo 12 introduce due forme di semplificazione. Se il candidato acquirente è stato valutato dalla medesima autorità competente nei due anni precedenti ai sensi del MiCA, della MiFID II, della CRD, di Solvency II o del regolamento EMIR, deve trasmettere solo le informazioni nuove o modificate. Se è già un’impresa sottoposta alla vigilanza prudenziale costante della stessa autorità, deve presentare solo le informazioni specifiche del progetto di acquisizione, senza duplicare quelle già in possesso dell’autorità.
In entrambi i casi è necessaria una dichiarazione firmata che attesti la veridicità, accuratezza e attualità delle informazioni non ripresentate. Il regolamento individua inoltre in modo espresso quali dati sono comunque sempre specifici dell’operazione e quindi devono essere trasmessi.
Protezione dei dati e applicazione temporale
Nei considerando è chiarito che i dati personali devono rispettare il principio di minimizzazione e il GDPR, e che le autorità competenti devono conservarli solo per il tempo necessario ai propri compiti di vigilanza. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Informazioni generali sul candidato acquirente
L’articolo 1 elenca le informazioni di base da fornire a seconda che il candidato acquirente sia una persona fisica, una persona giuridica, un trust, un FIA, un OICVM o un fondo sovrano. Per le persone fisiche richiede dati identificativi, copia del documento d’identità, recapiti, residenze pregresse degli ultimi 10 anni e curriculum vitae. Per le persone giuridiche richiede denominazione, iscrizione al registro imprese se applicabile, identificativo del soggetto, sede legale e sedi operative, documenti societari, attività svolta, eventuale assoggettamento a vigilanza, politiche AML/CFT se soggetto obbligato, elenco degli amministratori effettivi e dei titolari effettivi in ultima istanza. Per trust, FIA/OICVM e fondi sovrani sono previste informazioni specifiche sulla governance, sulle persone che prendono decisioni di investimento, sulla politica di investimento, sui soggetti pubblici competenti e sulle persone di vertice coinvolte.
Reputazione, situazione finanziaria e conflitti di interesse
Gli articoli 2 e 3 richiedono informazioni aggiuntive per valutare reputazione, affidabilità e conflitti di interesse del candidato acquirente. Devono essere dichiarate condanne, procedimenti penali, sanzioni civili e amministrative, insolvenze, indagini in corso, rifiuti o revoche di autorizzazioni, espulsioni da organismi professionali e altri eventi reputazionali pertinenti, con documentazione ufficiale rilasciata nei tre mesi precedenti quando disponibile. Devono inoltre essere indicati i rapporti finanziari e non finanziari con azionisti, amministratori, soggetti del gruppo, persone autorizzate all’esercizio dei diritti di voto e persone politicamente esposte, nonché le misure proposte per gestire eventuali conflitti. Per le persone giuridiche sono richieste anche informazioni sulla struttura azionaria, sui gruppi di appartenenza, sui bilanci e, se la sede centrale è in un paese terzo, sul regime regolamentare e AML/CFT di quel paese e sull’assenza di ostacoli alla cooperazione di vigilanza.
Acquisizioni indirette e nomina di amministratori
L’articolo 4 disciplina il contenuto informativo nei casi di acquisizione indiretta di una partecipazione qualificata. Se il candidato acquirente controlla il soggetto che detiene la partecipazione qualificata, deve presentare l’insieme informativo più ampio previsto dagli articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 e 11, a seconda dei casi. Se invece la partecipazione qualificata indiretta emerge per moltiplicazione lungo la catena di controllo e raggiunge almeno il 10%, si applica un set ridotto di informazioni. L’articolo 5 prevede inoltre che, se il candidato acquirente intende nominare membri dell’organo di amministrazione del soggetto interessato, debbano essere presentate le informazioni richieste per i nuovi amministratori ai sensi della normativa tecnica richiamata dal regolamento MiCA.
Informazioni sul progetto di acquisizione e sulla nuova struttura di gruppo
L’articolo 6 richiede l’identificazione del soggetto interessato, le intenzioni dell’acquirente, la descrizione delle azioni già possedute o da acquisire, il prezzo e gli accordi con altre parti, inclusi patti parasociali e azioni concertate. L’articolo 7 impone, per le persone giuridiche, un’analisi dell’ambito della vigilanza consolidata del gruppo post-acquisizione e dell’impatto dell’operazione sulla capacità del soggetto interessato di fornire informazioni tempestive e accurate all’autorità competente. La valutazione deve considerare anche gli stretti legami tra acquirente e soggetto interessato e gli effetti sulla vigilanza consolidata e subconsolidata.
Finanziamento dell’operazione
L’articolo 8 impone una spiegazione dettagliata delle fonti di finanziamento del progetto di acquisizione, con documentazione che dimostri l’origine lecita dei fondi e l’assenza di rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Devono essere indicati eventuali asset da vendere, l’accesso a capitali e mercati finanziari, eventuali prestiti, condizioni e garanzie, i mezzi di pagamento, la rete di trasferimento dei fondi, l’uso di cripto-attività o DLT e gli eventuali accordi finanziari con altri azionisti. Per i trust è richiesto anche il metodo di finanziamento e le risorse che sostengono la solidità finanziaria del trust.
Informazioni strategiche per soglie partecipative diverse
Gli articoli 9, 10 e 11 graduano le informazioni a seconda della partecipazione acquisita. Per partecipazioni non superiori al 20% è richiesto un documento strategico con durata prevista della detenzione, intenzioni dell’acquirente e disponibilità a sostenere finanziariamente il soggetto interessato. Per partecipazioni superiori al 20% ma inferiori al 50% il documento strategico deve includere anche l’influenza che l’acquirente intende esercitare su dividendi, sviluppo strategico e allocazione delle risorse. Per partecipazioni superiori al 50% o in caso di filiazione del soggetto interessato, è richiesto un business plan triennale con piano di sviluppo, bilanci stimati e impatto su governance, struttura organizzativa, TIC, controlli interni, outsourcing e altre modifiche rilevanti.
Obblighi ridotti di informazione
L’articolo 12 prevede due ipotesi di semplificazione: se il candidato acquirente è stato valutato dalla medesima autorità competente nei due anni precedenti ai sensi di varie normative settoriali UE, deve presentare solo le informazioni nuove o modificate; se è un’impresa già soggetta a vigilanza prudenziale continua dalla stessa autorità, deve presentare solo le informazioni specifiche del progetto di acquisizione e quelle non già in possesso dell’autorità. In entrambi i casi occorre una dichiarazione firmata che attesti che le informazioni omesse non sono cambiate e restano veritiere, accurate e aggiornate. Il regolamento elenca anche, in modo tassativo, quali informazioni sono considerate specifiche del progetto di acquisizione per persone fisiche e soggetti diversi dalla persona fisica.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 13 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 18 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3143
- Regolamento · 18 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3144
- Regolamento · 18 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3145
- Regolamento · 18 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3153
- Regolamento · 18 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3162
- Regolamento · 18 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3163
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →