Sentenza n. 1035/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1264/2024 del Tribunale di Termini Imerese, nella parte relativa all’attribuzione della Carta del docente e all’accredito di € 1.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con le medesime modalità riconosciute al personale assunto a tempo indeterminato, per tre anni scolastici, condannando il Ministero ad accreditare complessivamente € 1.500,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha allegato di avere già adempiuto né ha dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza del giudice ordinario conteneva una condanna pecuniaria, era passata in giudicato e risultavano rispettate le formalità e i termini di legge per la sua notificazione all’Amministrazione debitrice. In assenza di prova dell’adempimento o di fatti estintivi o modificativi del credito, il Ministero è stato condannato a rilasciare alla ricorrente la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo complessivo di € 1.500,00 relativo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. È stato assegnato all’Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per la liquidazione e corresponsione delle somme. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 550,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, assegnando un termine e nominando, per l’ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale criterio per determinare gli interessi legali o la rivalutazione monetaria dovuti dalla data di maturazione del diritto all’effettiva attribuzione delle somme.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.
d.m. n. 55/2014
È utilizzato analogicamente quale parametro per la liquidazione delle spese di lite, con riferimento alle procedure esecutive mobiliari e alle fasi di studio e istruttoria/trattazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato contiene una condanna dell’Amministrazione a una prestazione pecuniaria o all’adozione di un’attività materiale determinata, l’Amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento o l’esistenza di fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione; in mancanza, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio.
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario emessa in materia di lavoro pubblico, il giudice amministrativo può imporre all’Amministrazione l’esecuzione degli obblighi risultanti dal giudicato, purché siano comprovati il passaggio in giudicato della pronuncia e il rispetto delle formalità di notificazione previste dalla legge.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione dopo l’assegnazione del termine per adempiere, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine per l’intervento sostitutivo e l’obbligo di riferire sull’attività compiuta.
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