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Ordinanza

Ordinanza n. 137/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del Permesso di Costruire n. 1 del 19.01.2022 – Fascicolo 6.3.1 1-2019 – Posizione n. 1/2022, rilasciato dal Comune di Castel Di Sangro (AQ) in persona del Responsabile del Settore III - Urbanistica, Edilizia Ambiente e Manutenzioni, al Sig. De Rosa Aldo (C.F. DRSLDA50D24A455I), per “la realizzazione di un corpo di fabbrica su due livelli, da destinare ad autorimessa (P.T.) e residenza (P.1) da ubicarsi sul terreno censito in catasto al foglio 35, part. 1879, a costituire ampliamento al fabbricato esistente sito in Corso Vittorio Emanuele 174, distinto in catasto al foglio 35, part. 100, sub. 7 in conformità al progetto …”, permesso di costruire di cui il ricorrente ha avuto conoscenza solo in data 30 marzo 2026; 2) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, dei quali non si conosce ancora il contenuto non essendo stata ancora accolta l’istanza di accesso presentata dal ricorrente al Comune di Castel di Sangro in data 16/04/2026 e acquisita al protocollo Comunale al n. 7015, tra cui: la relazione istruttoria n. 29 del 05.07.2019 del Responsabile del Procedimento Arch. Maddalena Mariane; la proposta del provvedimento formulata dal medesimo Responsabile del Procedimento; il progetto redatto dal Geom. Alessandro Gasbarro (cf. GSBLSN75A01C096P); il Parere favorevole espresso dal Responsabile dell’ufficio urbanistica, edilizia ed ambiente e manutenzione Arch. Paolo di Guglielmo, comunicato al Sig. De Rosa Aldo con nota 9747 del 5.07.2019; la nota di cui innanzi; ed anche ove esistenti l’eventuale autorizzazione paesaggistica, l’eventuale parere della Sovraintendenza territorialmente competente ai sensi del Dlgs 42/04 rilasciata al Sig. Aldo De Rosa; eventuali ulteriori pareri favorevoli espressi dagli enti competenti; ed ogni ulteriore atto endoprocedimentale relativo al titolo edilizio sopra impugnato; l’atto di trasferimento dei diritti edificatori ed asservimento del 19.11.2021 tra il Comune di Castel Di Sangro e il sig. De Rosa Aldo; e gli atti del procedimento che ha preceduto tale trasferimento inclusa le Delibere del C.C. di Castel di Sangro che hanno disposto in tal senso tra cui la Delibera n. 50 del 13 luglio 2018 e la Determinazione 401 del 11 ottobre 2018 del Settore IV opere pubbliche, patrimonio, protezione civile del Comune di Castel di Sangro; 3) eventuali permessi di costruire rilasciati precedentemente al Pdc n.1/2022 ovvero SCIA (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività) in riferimento all’unità immobiliare foglio 35 p.lla 100 per la modifica delle aperture delle finestre e dei balconi sul prospetto che guarda la Chiesa di San Nicola; 4) di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, compresi eventuali pareri paesaggistici e/o autorizzazioni.

Giustizia amministrativa202600214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire relativo alla realizzazione di un corpo di fabbrica su due livelli, destinato ad autorimessa e residenza, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Castel di Sangro per la realizzazione di un ampliamento edilizio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Sono state dedotte censure relative al contrasto dell'intervento con la pianificazione urbanistica, alla persistente operatività del vincolo preordinato all'esproprio, alla decadenza o inefficacia del titolo edilizio, alla necessità di vincoli, autorizzazioni o pareri paesaggistici e culturali, nonché alla possibile incompatibilità tra le funzioni di progettista e istruttore del procedimento. La ricorrente ha inoltre contestato atti di trasferimento e asservimento di diritti edificatori, precedenti titoli edilizi o SCIA concernenti l'immobile e ulteriori atti endoprocedimentali, dichiarando di aver conosciuto il permesso solo il 30 marzo 2026 e di non avere ancora ottenuto l'accesso documentale richiesto al Comune.

La decisione

Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare e facendo salvi i profili relativi alla ricevibilità del ricorso, ha respinto la domanda di sospensione per insussistenza del fumus boni iuris. Quanto alla pianificazione, ha ritenuto non persuasive le censure perché la documentazione dell'Amministrazione evidenziava la sopravvenuta riclassificazione dell'area mediante variante al piano regolatore generale e la decadenza del vincolo preordinato all'esproprio originariamente previsto dal piano attuativo. Il permesso di costruire è stato ritenuto ancora pienamente efficace: l'inizio dei lavori era stato comunicato tempestivamente e, prima della scadenza del termine triennale per l'ultimazione, era stata concessa una proroga. Sul piano paesaggistico, l'area, ricadendo in Zona Territoriale Omogenea A del centro storico già delimitata come tale al 6 settembre 1985, è stata considerata esclusa dai vincoli paesaggistici ope legis ai sensi dell'art. 142, comma 2, lett. a), d.lgs. 42/2004. Il giudice ha inoltre escluso che la qualificazione di piazze e spazi aperti urbani come beni culturali discenda automaticamente dalla sola ubicazione nel centro storico, occorrendo un accertato interesse artistico o storico; tale interesse non risultava, allo stato, dimostrato, anche in considerazione della ricostruzione post-bellica documentata fotograficamente. Infine, non è stata ravvisata una commistione tra le funzioni di progettista e istruttore. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per insussistenza del fumus di fondatezza.

  • art. 142, comma 2, lett. a), d.lgs. 42/2004

    Esclude dall'applicazione dei vincoli paesaggistici ope legis le zone omogenee A già delimitate negli strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985.

  • art. 10, comma 4, lett. g), d.lgs. 42/2004

    La qualificazione di piazze e spazi aperti urbani come beni culturali richiede, secondo il giudice, l'accertamento di un interesse artistico o storico e non deriva automaticamente dalla collocazione nel centro storico.

  • art. 21, d.lgs. 42/2004

    Richiamato con l'art. 10, comma 4, lett. g), per esaminare la rilevanza culturale dei piazze e spazi aperti urbani; non è stata ritenuta dimostrata l'automatica sottoposizione a tutela.

Massime di principio

  • In sede cautelare, le censure urbanistiche non evidenziano un fumus di fondatezza quando la documentazione amministrativa dimostra la sopravvenuta riclassificazione dell'area mediante variante urbanistica e la decadenza del vincolo preordinato all'esproprio originariamente previsto.
  • Un permesso di costruire conserva efficacia quando l'inizio dei lavori sia stato comunicato tempestivamente e il termine per l'ultimazione sia stato prorogato prima della sua scadenza; in tali condizioni non opera la decadenza del titolo per mancato inizio o mancata ultimazione dei lavori.
  • Le aree ricadenti in Zona Territoriale Omogenea A, già delimitate come tali dagli strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985, sono escluse dai vincoli paesaggistici imposti direttamente dalla legge ai sensi dell'art. 142, comma 2, lett. a), d.lgs. 42/2004.
  • La qualificazione di piazze e spazi aperti urbani come beni culturali richiede l'accertamento di uno specifico interesse artistico o storico e non può essere desunta automaticamente dalla sola ubicazione dell'area nel centro storico.
  • La mera deduzione della coincidenza tra progettista e soggetto intervenuto nell'istruttoria non dimostra una commistione funzionale illegittima in assenza di elementi concreti che attestino l'effettivo esercizio incompatibile delle due funzioni.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggio
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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