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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20948/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un indagato al quale il GIP di Palermo ha applicato la custodia cautelare in carcere per la ritenuta partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con esclusione del ruolo apicale e dell'aggravante mafiosa, e il Tribunale del riesame ha respinto l'istanza di riesame confermando la misura. Secondo l'impostazione cautelare, l'indagato avrebbe partecipato al sodalizio facente capo a un altro soggetto quale abituale fornitore di hashish e cocaina, in rapporto stabile e continuativo con il gruppo. Il ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 192 e 273 c.p.p. e dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, oltre a vizio di motivazione, sostenendo che non vi fossero i presupposti della partecipazione associativa: il rapporto sarebbe stato solo episodico o comunque non esclusivo, l'indagato sarebbe emerso solo in contatto con l'esponente apicale e non sarebbe stata motivata la sua consapevolezza di agire dentro una struttura organizzata né la volontà di contribuirvi. La difesa sottolineava inoltre che l'indagato risultava gravemente indiziato solo per un episodio di cessione di 5 kg di hashish e che l'esistenza di altri fornitori rendeva incompatibile l'idea di un canale esclusivo; contestava infine la valorizzazione delle visite del nipote, ritenuto emissario, e di alcune conversazioni intercettate e dinamiche di pagamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente applicato i principi in materia di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, valorizzando elementi indiziari quali la continuità dei rapporti di fornitura, le intercettazioni, le dilazioni di pagamento, le condizioni di favore e la reciproca mutualità tra fornitore e sodalizio. La Corte ha escluso che fosse necessario un rapporto di fornitura esclusiva e ha ritenuto irrilevante, ai fini della partecipazione associativa, che la gravità indiziaria non fosse stata ravvisata per tutti i reati fine contestati. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese processuali e con trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione degli indizi; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio indiziario, ma solo la verifica della congruità logica della motivazione del riesame.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa quale parametro della gravità indiziaria; la Corte osserva che, in sede cautelare, il giudizio riguarda una qualificata probabilità di colpevolezza fondata su indizi e non su prove.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice oggetto della contestazione cautelare; la Corte ribadisce che la partecipazione al sodalizio può desumersi anche dalla stabile disponibilità a fornire stupefacente e dalla coscienza di contribuire al mantenimento dell'associazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria conseguenti al provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare di legittimità, la Corte di cassazione non può sovrapporre una propria valutazione degli elementi indiziari a quella del tribunale del riesame, ma deve verificare solo che la motivazione dia conto in modo logico e non manifestamente illogico delle ragioni della gravità indiziaria.
  • La partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta anche dalla costante disponibilità a fornire la sostanza oggetto del traffico, quando tale disponibilità determini un rapporto durevole e funzionale al programma criminoso del sodalizio.
  • Ai fini dell'intraneità al sodalizio non è necessario che il rapporto di fornitura sia esclusivo: ciò che rileva è la stabilità nel tempo del vincolo e la coscienza e volontà del soggetto di contribuire, con i propri apporti ripetuti, alla permanenza e all'operatività del gruppo.
  • La prova della partecipazione associativa richiede che gli elementi indiziari consentano di inferire una 'affectio societatis' criminale, ossia la consapevolezza di operare all'interno di una organizzazione in cui le singole attività si integrano strumentalmente per il perseguimento del fine comune.
  • La mancata gravità indiziaria su singoli reati-fine non esclude di per sé la gravità indiziaria sulla partecipazione all'associazione, se quest'ultima risulta autonomamente dimostrata da conversazioni, dinamiche relazionali e condotte sintomatiche della collaborazione stabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntercettazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieCaptatore informatico
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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