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Sentenza

Sentenza n. 759/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 590/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 171/2024, pubblicata in data 22.10.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 960,30, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docente.

Giustizia amministrativa202600099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 960,30 oltre interessi legali a titolo di retribuzione professionale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile del Tribunale di Ivrea, notificata al Ministero il 13 dicembre 2024 e rimasta ineseguita. Ha chiesto il pagamento della sorte capitale e degli interessi legali, escludendo le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento. Il Collegio ha verificato la rituale attestazione di conformità del titolo, la notificazione tramite PEC presso il domicilio reale dell'amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente, con ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando il carattere seriale dell'inerzia ministeriale nell'esecuzione di giudicati relativi alla retribuzione professionale dei docenti a tempo determinato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata è stata validamente attestata conforme all'originale; il giudice richiama la disciplina vigente sulla formazione e utilizzazione del titolo esecutivo.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina richiamata dal giudice.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva, secondo quanto affermato nella sentenza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR ritiene tale termine applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    È richiamato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, la rituale notificazione del giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e l'inerzia dell'amministrazione integrano i presupposti per ordinare il pagamento delle somme dovute.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive in danno delle amministrazioni si applica anche al giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, definendone i poteri, la facoltà di delega e un ulteriore termine per l'esecuzione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, non spetta un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.
  • L'inottemperanza seriale di un'amministrazione a giudicati che impongono il pagamento di somme pubbliche può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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