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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22322/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi agli anni 2008 e 2009, fondati su indagini bancarie che avevano ricostruito maggiori ricavi e prelievi ritenuti ingiustificati. Il contribuente deduceva che i prelievi fossero vincite da gioco (con documentazione, inclusa perizia medica attestante dipendenza dal gioco) e che la CTR avesse erroneamente applicato le regole sull'onere della prova, omesso di valutare insieme i movimenti bancari e gli elementi prodotti, omesso di attivare poteri istruttori d'ufficio e omesso motivazione sui punti decisivi. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale chiedendo, tra l'altro, la rideterminazione in riduzione dei costi deducibili correlati ai maggiori ricavi, dopo che la CTR aveva escluso dagli elementi emersi i prelievi per il 2008.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Pietrangelo (inammissibilità o infondatezza dei motivi che, in sostanza, miravano a rimettere in discussione valutazioni di fatto del giudice di merito e non configuravano una mancanza assoluta di motivazione). Invece ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate (mancata motivazione della CTR in ordine al rigetto della richiesta dell'Ufficio di rideterminare, in proporzione, i costi deducibili dopo l'esclusione dei prelievi dal maggior reddito accertato per il 2008). Il terzo motivo incidentale è stato assorbito. La sentenza di appello è stata cassata limitatamente ai profili indicati e il giudizio è rinviato alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per rideterminare le conseguenze (anche in ordine alle spese) in conformità alle osservazioni della Cassazione.

Norme richiamate

  • Costituzione

    Richiamate a sostegno di censure procedimentali e di principi relativi al diritto di difesa e al riparto degli oneri, ma la Corte ha ritenuto che non fossero state provate violazioni tali da determinare nullità della motivazione della sentenza impugnata.

  • d.P.R. n. 600 del 1973

    art. 32, art. 39, commi 2 e 3, art. 42

    Art. 32: le indagini bancarie costituiscono autonoma modalità di accertamento con presunzione legale che sposta l'onere probatorio sul contribuente per dimostrare l'estraneità dei movimenti al reddito imponibile; la Corte conferma la persistenza di tale presunzione anche dopo interventi della Corte costituzionale (cfr. sent. 228/2014) limitati ad aspetti specifici. Art. 39-42 richiamati rispetto ai criteri di accertamento induttivo e alla necessità di rideterminare i costi in conseguenza delle variazioni di ricavi.

  • d.P.R. n. 633 del 1972

    art. 51, art. 54, art. 55

    Richiamati nei profili connessi all'IVA e alla deducibilità/indetraibilità in relazione alla rideterminazione dei ricavi e dei relativi acquisti/costi; la CTR doveva motivare l'assenza di rideterminazione dei costi dopo l'esclusione di componenti reddituali.

  • codice di procedura civile

    art. 360, comma 1, nn. 3,4,5; art. 348-ter, comma 5; art. 116

    Art. 360 nn. 4 e 5: limiti della cassazione per vizio di motivazione o omesso esame di fatto; dopo le modifiche normative (d.l. n. 83/2012) il sindacato di legittimità è più stringente e non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di fatto consolidate. Art. 348-ter comma 5 ('doppia conforme'): limita la possibilità di sollevare in Cassazione vizi fondati su questioni di fatto già decise in modo conforme dai giudici di merito.

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    art. 36, comma 2, n. 4; art. 7; artt. 18 e 19

    Art. 36: regole processuali in materia tributaria, con riferimento alla motivazione delle decisioni.Secondo la Corte, la CTR ha omesso di motivare adeguatamente il rigetto della richiesta dell'Ufficio di rideterminare i costi. Art. 7: il potere del giudice tributario di acquisire d'ufficio mezzi di prova deve essere esercitato solo in presenza di una obiettiva situazione di incertezza e non per sopperire alle carenze probatorie delle parti.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito)

    art. 54, comma 1, lett. a) e lett. b)

    Ha modificato l'art. 360 c.p.c. e introdotto la disciplina della 'doppia conforme', limitando il sindacato di legittimità sulle questioni di fatto; la Corte ha applicato tali limiti ratione temporis.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    Riferimento formale in ordine agli obblighi di versamento delle somme processuali da parte del ricorrente, con la Corte che dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di Pietrangelo.

  • codice civile

    Riferimenti alle norme sulla prova per documenti e perizie (es. perizia medica), ma la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta non fosse idonea a superare la presunzione bancaria senza adeguata valutazione e motivazione da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • Le indagini bancarie ex art. 32 DPR 600/1973 producono una presunzione legale che grava sul contribuente: per escludere la riconducibilità dei movimenti a reddito occorre prova analitica e convincente.
  • La mera produzione di documenti (es. perizia medica o dichiarazioni) non è automaticamente sufficiente a sfondare la presunzione bancaria: è necessaria una valutazione motivata e congrua dei giudici di merito.
  • Se il giudice di primo grado esclude taluni elementi (es. prelievi) dall'accertamento, l'Amministrazione può chiedere la conseguente rideterminazione in riduzione di costi e acquisti correlati: il giudice d'appello deve motivare espressamente il rigetto di tale richiesta.
  • Il potere del giudice tributario di acquisire d'ufficio mezzi di prova (art. 7 d.lgs. 546/1992) è limitato: può essere esercitato solo in presenza di un'obiettiva situazione di incertezza e non per sostituirsi agli oneri probatori delle parti.
  • In Cassazione i vizi di motivazione sono sindacabili solo se costituiscono mancanza materiale, motivazione apparente o contraddittoria tale da compromettere la conoscibilità della ratio decidendi; non è luogo per rinnovare la valutazione del merito dei fatti quando opera la limitazione della 'doppia conforme'.
  • Nel contenzioso tributario, ogni esclusione di componenti di reddito accertate richiede una coerente revisione degli elementi correlati (es. percentuali di costi deducibili), altrimenti l'azione di impugnazione incidentale dell'Ufficio può trovare accoglimento.

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