Sentenza del 20/04/2020 n. 123 - Comm. Trib. Prov. Modena
TARI - Aree adibite a deposito senza produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali - Tassabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sulla determinazione della superficie soggetta a TARI: il contribuente sosteneva che una parte dell'area non doveva essere tassata perché adibita a deposito collegato ad attività che producevano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, la cui gestione sarebbe a carico dei produttori; il Comune sosteneva invece la tassabilità della superficie contestata.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'esenzione prevista per le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali si applica solo se i produttori dimostrano l'avvenuto trattamento/smaltimento conforme alla normativa (art. 1, comma 649, L. n. 147/2013). In mancanza di idonea prova che l'attività svolta nell'area determini produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e/o che detti rifiuti siano stati correttamente smaltiti a carico dei produttori, la superficie resta assoggettata a TARI. Di conseguenza la pretesa comunale è stata confermata (tassazione della superficie).
Norme richiamate
art. 1, comma 649, L. n. 147/2013
art. 1, comma 649, primo periodo, L. n. 147/2013
La norma esclude dalla base imponibile le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a carico dei produttori, purché questi dimostrino l'avvenuto trattamento/smaltimento secondo la normativa vigente; in assenza di tale prova le superfici restano tassabili ai fini TARI.
Massime di principio
- L'onere della prova che un'area produca in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e che tali rifiuti siano stati correttamente trattati è a carico del soggetto che chiede l'esenzione (contribuente/operatore).
- La semplice destinazione a deposito non è automaticamente sufficiente per escludere la superficie dalla TARI: va valutata la natura effettiva dei rifiuti prodotti (speciali vs. urbani), la continuità e la prevalenza della produzione di rifiuti speciali e la prova dello smaltimento a carico del produttore.
- Le aree nelle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali sono, di regola, presumibilmente produttive di rifiuti speciali; perciò il contribuente deve fornire documentazione tecnica e amministrativa (registro di carico/scarico, formulari di trasporto, documenti di avvenuto smaltimento/recupero, certificazioni del gestore autorizzato) per ottenere l'esenzione.
- Se il produttore dimostra che i rifiuti speciali sono gestiti a proprie spese e conformemente alla normativa, la quota di superficie corrispondente può essere esclusa dalla base imponibile TARI; altrimenti il Comune può legittimamente tassare l'intera superficie.
- In casi di dubbio sulla qualificazione dei rifiuti o sulla continuità/prevalenza della produzione, è prudente chiedere accertamenti tecnici (perizia, relazione ambientale) e mantenere la documentazione di smaltimento per opporsi efficacemente ad avvisi TARI.
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