Sentenza del 23/04/2020 n. 8089 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di pagamento T.A.R.I. anno 2014 relativo a due magazzini; la questione centrale era se le superfici destinate allo stoccaggio di imballaggi terziari (che la contribuente dichiarava di avviare al recupero a proprie cure) fossero esenti dalla T.A.R.I. in quanto produttive di rifiuti speciali, nonchè questioni connesse all'impugnabilità dell'invito al pagamento e all'onere della prova circa l'uso esclusivo per rifiuti speciali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (ha confermato l'impugnabilità dell'invito/piano di pagamento T.A.R.I. dinanzi al giudice tributario) e ha accolto i restanti motivi del Comune. Ha statuito che gli imballaggi terziari rientrano nel regime dei rifiuti speciali e non possono essere automaticamente assimilati ai rifiuti urbani; tuttavia l'esenzione dalla T.A.R.I. si applica solo alla parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali. La superficie potenzialmente idonea a produrre rifiuti urbani resta assoggettata almeno alla parte fissa della tassa, indipendentemente dalla concreta produzione o dalla fruizione del servizio pubblico. La parte variabile può essere esclusa o ridotta se il contribuente prova la mancata produzione di rifiuti urbani o la produzione esclusiva di rifiuti speciali e dimostra l'avvenuto trattamento/recupero. La sentenza di merito favorevole alla contribuente è stata cassata in parte e il procedimento rinviato alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, per verifiche probatorie e nuova decisione, comprese le spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
L'elenco degli atti impugnabili è tassativo ma va interpretato estensivamente: anche un invito o fattura contenente una chiara pretesa tributaria è impugnabile dinanzi al giudice tributario.
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641 e 649
Stabilisce la natura della T.A.R.I. per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e prevede che nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della parte dove si formano prevalente e continuativamente rifiuti speciali, con onere probatorio a carico del contribuente per ottenere esenzioni o riduzioni.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
Disciplina il trattamento dei produttori di rifiuti speciali ai fini della tariffa/tassa: la tassa si rapporta alle superfici e l'esclusione riguarda la parte dove si formano esclusivamente rifiuti speciali.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Testo unico ambientale, Titolo II sugli imballaggi)
Classifica gli imballaggi (primari, secondari, terziari), attribuisce ai produttori/utilizzatori la responsabilità della gestione degli imballaggi compresi raccolta e smaltimento e vieta l'immissione degli imballaggi terziari nel circuito normale di raccolta dei rifiuti urbani: dunque i rifiuti da imballaggi terziari sono disciplinati come rifiuti speciali e non sono automaticamente assimilabili ai rifiuti urbani.
Codice di procedura civile, art. 100 (richiamato in motivazione)
Ricevuta la notizia di una pretesa tributaria, il contribuente ha interesse a ottenere pronunce che chiariscano la sua posizione; ciò giustifica l'impugnabilità di atti che manifestano la pretesa.
Massime di principio
- L'invito o la fattura contenente la richiesta del pagamento T.A.R.I. è impugnabile davanti alla commissione tributaria perché costituisce atto di pretesa tributaria anche se non elencato testualmente nell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
- Gli imballaggi terziari rientrano nel regime dei rifiuti speciali: i Comuni non possono assimilare automaticamente tali rifiuti agli urbani e imporne la tassazione come rifiuti urbani.
- L'esenzione dalla T.A.R.I. riguarda solo la porzione di superficie dove, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali; superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti urbani restano assoggettate almeno alla parte fissa della tassa.
- È onere del contribuente provare l'esistenza delle condizioni che giustificano riduzioni o esenzioni (ad es. dimostrare l'avvenuto recupero o lo smaltimento dei rifiuti speciali attraverso documentazione e attestazioni del soggetto che effettua il recupero).
- I regolamenti comunali che assimilino imballaggi terziari ai rifiuti urbani sono disapplicabili nella parte in cui contrastano con la disciplina statale sui rifiuti e sugli imballaggi.
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