Sentenza n. 704/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 1072/2024, relativa all’attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione scolastica rispetto alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero ad attribuirle buoni elettronici per il valore complessivo di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’Amministrazione si è costituita, ma non ha dimostrato l’avvenuto adempimento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato, erano state rispettate le formalità e i termini di notificazione all’Amministrazione debitrice e l’inadempimento risultava documentalmente comprovato. Il Ministero è stato condannato a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo complessivo di € 1.000,00 relativo agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e con ulteriore termine di sessanta giorni per liquidare e corrispondere quanto dovuto. L’Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in € 200,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare l’esecuzione della sentenza passata in giudicato e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È stato richiamato quale parametro per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dovuti dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso eventualmente spettante al commissario ad acta sarà determinato e liquidato successivamente con separato decreto.
d.m. n. 55/2014
È stato utilizzato analogicamente per la liquidazione delle spese di lite, avuto riguardo ai minimi tariffari relativi alle procedure esecutive mobiliari e al valore della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la sentenza posta in esecuzione è passata in giudicato, è stata ritualmente notificata all’amministrazione obbligata e l’inadempimento non è contestato né superato dalla prova dell’adempimento, il giudice deve ordinare all’amministrazione di eseguire il comando giudiziale entro un termine prefissato.
- L’ottemperanza a una condanna pecuniaria può comprendere non soltanto il pagamento della somma capitale, ma anche l’accredito degli interessi legali o della rivalutazione monetaria nella misura e secondo i criteri stabiliti dal titolo giudiziale e dalla normativa richiamata.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al persistente inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario investito di una funzione pubblicistica sostitutiva, deve eseguire puntualmente il comando del giudicato, può essere autorizzato a delegare le attività e deve riferire al giudice sugli adempimenti compiuti.
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