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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18984/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che il ricorso contestava, in sostanza, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il diniego delle pene sostitutive. La Corte di cassazione rileva che le doglianze erano integralmente reiterative di quelle già esaminate in appello e che la motivazione del giudice di merito era congrua sia sul diniego delle attenuanti, per assenza di resipiscenza e di elementi positivi, sia sul diniego delle pene sostitutive, per la negativa personalità desunta dai numerosi precedenti della stessa indole e da una recente condanna per violazioni della sorveglianza speciale.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto dell'imputato, ma presuppone elementi positivi specificamente valutati dal giudice di merito.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Non citato espressamente; il testo fa riferimento al diniego delle pene sostitutive, valutato in relazione alla prognosi negativa sulla futura osservanza delle prescrizioni.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende è dovuta se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare le medesime questioni già affrontate e motivate dal giudice di merito, senza un effettivo confronto critico con la decisione impugnata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi elementi negativi della personalità o l'assenza di resipiscenza, senza che l'imputato abbia allegato elementi positivi idonei a fondare il beneficio.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche non integra un diritto automatico dell'imputato, ma richiede una valutazione discrezionale fondata su circostanze favorevoli concretamente emerse.
  • Il diniego delle pene sostitutive è immune da censure quando sia sorretto da una prognosi negativa sulla futura osservanza delle prescrizioni, desunta da precedenti penali e da condotte pregresse sintomatiche di scarsa affidabilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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