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Sentenza

Sentenza n. 9421/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 8482/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 19.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 38198/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 17.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 10.11.2025 (doc. 2).

Giustizia amministrativa202514244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con accredito degli importi e degli interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo il mancato adempimento, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Roma n. 8482/2024, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici e aveva condannato il Ministero all'accredito del beneficio, oltre agli interessi legali. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che l'azione era ammissibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a. e che, trattandosi dell'esecuzione di una pronuncia del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudizio aveva natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo doveva limitarsi ad accertare l'inadempimento o l'elusione del giudicato, senza compiere nuovi accertamenti di merito. Poiché la ricorrente aveva allegato il mancato adempimento e il Ministero non aveva dimostrato né illustrato la corretta esecuzione della sentenza, il Tribunale ha condannato l'Amministrazione a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. È stata invece respinta, allo stato, la richiesta di penalità di mora, ritenuta proponibile eventualmente in caso di perdurante inottemperanza e previa apposita richiesta. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015

    beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente

    La norma costituisce il fondamento legislativo del beneficio economico riconosciuto dal giudice ordinario e oggetto di esecuzione nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, compresa una pronuncia resa in funzione di giudice del lavoro, quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarvisi.
  • Quando l'ottemperanza riguarda una pronuncia del giudice civile in materia di lavoro, il giudizio amministrativo ha natura meramente esecutiva e deve limitarsi all'accertamento dell'inadempimento o dell'elusione del giudicato, senza integrare il contenuto della pronuncia né svolgere nuovi accertamenti di merito.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, la pubblica amministrazione debitrice deve fornire chiarimenti e dimostrare la corretta esecuzione del giudicato; la mancata produzione di tali elementi giustifica l'accertamento dell'inottemperanza e l'ordine di provvedere.
  • In caso di mancata esecuzione dell'ordine impartito nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendone il termine e attribuendogli il potere di sostituirsi all'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente quando non ne ricorrano i presupposti attuali, potendo essere richiesta e valutata in un momento successivo qualora persista l'inottemperanza oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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