Cassazione Civile, Ordinanza n. 28982/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi relativi a IRPEF, addizionale regionale e comunale per l’anno d’imposta 2010, fondati su maggiori redditi accertati in capo a una società estinta e, per trasparenza, imputati ai soci. In appello la CTR aveva accolto parzialmente le doglianze dei contribuenti, ritenendo deducibile/detraibile il costo e l’IVA indicati in una fattura n. 35 dell’8 settembre 2010 emessa da una società fornitrice di servizi, sulla base del contenuto della fattura e del richiamo al contratto di fornitura esibito in giudizio. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. 917/1986, degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva riconosciuto la legittimità del costo e della detrazione IVA senza prova concreta della reale prestazione di servizi, del pagamento, e dell’inerenza funzionale alla attività d’impresa, basandosi su documentazione meramente formale e su una descrizione troppo generica della prestazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso. Ha affermato che, in tema di deducibilità dei costi d’impresa, grava sul contribuente l’onere di provare l’inerenza, l’effettiva sussistenza e il preciso ammontare del costo; tale prova non può essere assolta con la sola fattura, né con la sola regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. Poiché la CTR si era limitata a valorizzare una fattura con descrizione generica e il contratto di servizi, senza una puntuale dimostrazione dell’effettiva prestazione e del suo collegamento con l’attività d’impresa, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
In tema di reddito d’impresa, la deducibilità dei costi richiede prova dell’inerenza e dell’effettiva esistenza del costo.
artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972
La detrazione IVA non può fondarsi sulla sola fattura se non è dimostrata la reale operazione sottostante.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare i fatti costitutivi della deduzione/detrazione grava sul contribuente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380 bis cod. proc. civ.
Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale.
Massime di principio
- Il contribuente che intenda dedurre un costo d’impresa deve dimostrarne non solo la registrazione contabile, ma anche l’effettiva esistenza, il preciso ammontare e la concreta inerenza all’attività imprenditoriale.
- La fattura, anche se formalmente regolare e accompagnata da un contratto di servizi, non è di per sé sufficiente a provare l’effettività dell’operazione se manca una documentazione concreta della prestazione resa.
- La regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non vale, da sola, a soddisfare l’onere probatorio quando occorra accertare che l’operazione sia realmente avvenuta e sia riferibile all’attività d’impresa.
- In materia fiscale, l’inerenza va intesa in senso qualitativo come compatibilità, coerenza e correlazione del costo con l’attività imprenditoriale svolta, non come mera astratta utilità del servizio.
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