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Ordinanza

Ordinanza n. 3543/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria finale dei candidati vincitori del «Concorso pubblico a complessivi 415 posti - Area Assistenti - di cui 10 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano - presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli» - Codice ADM/AMM, Regione Piemonte, pubblicata in data 3 luglio 2025, nella parte in cui include l’odierna ricorrente è collocata in una posizione e con il punteggio diversi da quello legittimamente spettante; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente; - dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 2 aprile 2025, con cui l’Agenzia intimata ha reso noto l’esito della prova scritta, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente; - dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 3 luglio 2025, con cui l’Agenzia intimata ha reso note le graduatorie finali del concorso per ogni sede, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente; - dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 4 luglio 2025, con cui l’Agenzia intimata ha convocato i vincitori della selezione de qua, nella parte in cui non include il nominativo dell’odierna ricorrente; - dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 25 luglio 2025, con cui l’Agenzia intimata ha diramato l’elenco delle sedi di convocazione dei candidati vincitori del codice ADM/AMM; - del documento Prot. 15284/RI del 2 luglio 2025 (mai pubblicato, ma acquisito per le vie brevi) con cui la p.a. ha espressamente dichiarato, in sede di approvazione delle graduatorie di merito e dei vincitori della procedura in argomento, quanto di seguito: “A seguito degli approfondimenti condotti, si rappresenta, inoltre, che non sono state riconosciute le riserve a favore dei candidati che hanno prodotto attestazioni relative allo svolgimento del servizio civile nazionale anziché di quello civile universale, come disciplinato dal decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente; per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l’inclusione della ricorrente nel novero dei candidati vincitori riservisti del «Concorso pubblico a complessivi 415 posti, poi elevati a complessivi 569 posti, Area Assistenti, di cui 10 riservati alla provincia autonoma di Bolzano, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli», Codice ADM - AMM, Regione Piemonte, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea a consentirgli di poter essere incluso nella graduatoria finale di merito del concorso de quo, nella posizione legittimamente spettante, tra i candidati vincitori riservisti; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori del concorso; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei candidati vincitori riservisti del concorso.

Giustizia amministrativa202606209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso per 415 posti, successivamente elevati a 569, nell'Area Assistenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella parte in cui non ha riconosciuto alla ricorrente il titolo di riserva derivante dallo svolgimento del servizio civile nazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, il bando, gli avvisi relativi all'esito della prova scritta e alle graduatorie, la convocazione dei vincitori, l'elenco delle sedi di convocazione e il documento con cui l'amministrazione ha dichiarato di non riconoscere le riserve ai candidati che avevano documentato lo svolgimento del servizio civile nazionale anziché del servizio civile universale. Ha dedotto l'illegittima omessa valutazione del titolo di riserva, puntualmente indicato nella domanda di partecipazione, chiedendo l'inclusione nella graduatoria dei vincitori riservisti nella posizione e con il punteggio spettanti, nonché il risarcimento del danno in forma specifica. In via cautelare ha chiesto misure idonee a consentire la rettifica della graduatoria e la propria inclusione tra i vincitori riservisti. Il TAR ha disposto anche l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, impregiudicata ogni valutazione sull'ammissibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistente il fumus boni iuris, sia pure nell'ambito della cognizione sommaria e con riserva di diversa valutazione nel merito. Il Collegio ha richiamato per relationem la sentenza della stessa Sezione n. 12019/2025, ritenendo configurabile una sostanziale equiparazione, ai fini del riconoscimento del titolo di riserva, tra servizio civile nazionale e servizio civile universale. Ha quindi ordinato alle amministrazioni resistenti di riconoscere alla candidata il titolo di riserva e, conseguentemente, di aggiornare la graduatoria di merito, adottando le ulteriori determinazioni conseguenti. Non è stata espressamente svolta una valutazione autonoma sul periculum in mora. Il TAR ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., prescrivendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia del ricorso, dell'ordinanza, dell'elenco dei controinteressati e degli avvisi previsti, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate e l'udienza pubblica è stata fissata per il 20 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, nei casi previsti, l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami; il TAR ne ha disciplinato puntualmente modalità, contenuti, termini e prova dell'avvenuta pubblicazione.

  • art. 30 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica, senza che l'ordinanza definisca tale domanda nel merito.

  • decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74

    È richiamato nel documento amministrativo impugnato quale disciplina sulla base della quale l'amministrazione aveva escluso il riconoscimento delle riserve fondate sul servizio civile nazionale; il TAR, in sede cautelare, ha ritenuto plausibile la sostanziale equiparazione tra servizio civile nazionale e servizio civile universale ai fini della riserva.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento di un titolo di riserva in una procedura concorsuale, il servizio civile nazionale può essere sostanzialmente equiparato al servizio civile universale quando la disciplina applicabile e la ratio della riserva non giustifichino una distinzione tra le due forme di servizio.
  • In sede cautelare, la plausibile illegittimità dell'esclusione di un titolo di riserva indicato nella domanda di partecipazione può giustificare l'ordine all'amministrazione di riconoscere provvisoriamente il titolo e di aggiornare la graduatoria, ferma la diversa valutazione nella fase di merito.
  • Quando il ricorso contro una graduatoria concorsuale incide sulla posizione di una pluralità di vincitori o candidati collocati in posizione potenzialmente pregiudicata, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., prescrivendo specifici contenuti e termini per la pubblicazione.
  • L'inottemperanza agli adempimenti di notificazione per pubblici proclami stabiliti dal giudice, inclusi il deposito tempestivo della prova della pubblicazione e il rispetto dei termini prescritti, può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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