Cassazione Penale, Sentenza n. 30361/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugna la conferma in appello del trattenimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n.142/2015. Il ricorrente deduce: 1) vizio nella notifica del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale (contestata attestazione di irreperibilità) che avrebbe contaminato gli atti successivi di convalida del trattenimento; 2) erronea applicazione delle norme nazionali e eurounitarie in tema di rilevanza della convivenza "more uxorio" (ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n.30/2007), sostenendo che la convivenza registrata farebbe rientrare il ricorrente nella categoria di familiare di cittadino comunitario anche senza il rilascio della carta di soggiorno. Sono stati prodotti certificato anagrafico e dichiarazione della convivente.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la notifica del diniego della protezione internazionale sia stata eseguita correttamente e che la sede per contestarne la validità sia l'impugnazione dell'atto amministrativo, non il giudizio sul trattenimento, che ha autonomia. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che, dopo la legge n.76/2016, la "convivenza di fatto" può assumere rilievo ai fini dell'art.19 del d.lgs. n.286/1998, ma la documentazione prodotta non soddisfaceva i requisiti del comma 37 della legge 76/2016; una mera dichiarazione della convivente non è sufficiente. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n.142 del 2015
Il trattenimento ex art.6 è considerato legittimo se fondato su regolare procedimento amministrativo e in presenza di elementi che giustificano la misura; la contestazione della notifica del diniego deve essere esperita con l'impugnazione dell'atto amministrativo e non può di per sé invalidare il provvedimento di trattenimento che ha autonomia
d.lgs. n.30 del 2007
L'art.2 disciplina categorie di familiari di cittadini comunitari; la difesa ha invocato l'equiparazione della convivenza registrata senza carta di soggiorno, ma la Corte ha rilevato che la mera dichiarazione o la mancanza del titolo di soggiorno non sono decisivi senza la documentazione richiesta dalla normativa successiva
legge 20 maggio 2016 n.76 (legge sulle convivenze di fatto)
La legge 76/2016 ha introdotto e regolamentato la convivenza di fatto; la giurisprudenza di legittimità ha attribuito rilievo a tale istituto anche ai fini dell'impugnata materia (es. art.19 d.lgs.286/1998), ma perché la convivenza produca effetti è necessaria documentazione conforme ai requisiti del comma 37; in mancanza la convivenza non è idonea a impedire l'espulsione
d.lgs. n.286 del 1998
L'art.19 disciplina divieti di espulsione per familiari; la Corte ha confermato che la convivenza di fatto può rientrare nel perimetro di tutela di tale disciplina solo se dimostrata secondo i parametri applicabili
Massime di principio
- La legittimità del trattenimento ai sensi dell'art.6 d.lgs.142/2015 può essere valutata autonomamente rispetto a eventuali vizi dell'atto amministrativo di diniego della protezione; i vizi di notifica dell'atto amministrativo vanno impugnati tramite i ricorsi amministrativi/giudiziari specifici contro quell'atto
- Una contestazione generica della notifica (es. attestazione di irreperibilità) non è sufficiente a far decadere automaticamente provvedimenti successivi come la convalida del trattenimento, salvo dimostrazione efficace del vizio e del suo effetto sugli atti successivi
- Dopo la legge n.76/2016 la 'convivenza di fatto' può avere rilevanza anche in ambito immigratorio e di divieto di espulsione, ma ciò dipende dalla sussistenza della convivenza nei termini e con la documentazione previsti dalla norma (comma 37) e dalla relativa prova
- La mera dichiarazione della partner o documenti anagrafici non registrati non sono in genere sufficienti a provare una convivenza di fatto idonea a impedire l'espulsione: è opportuno ottenere la registrazione formale della convivenza e documentazione probatoria (iscrizione anagrafica congiunta, attestazioni ufficiali, prova di vita comune continuativa)
- Per chi si trovi in situazione analoga, è consigliabile impugnare tempestivamente l'atto amministrativo di diniego con i rimedi previsti (amministrativi o giurisdizionali) e contestualmente raccogliere e depositare documentazione solida e conforme ai requisiti normativi per far valere la rilevanza della convivenza di fatto
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