Cassazione Civile, Sentenza n. 12047/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia del 7/11/2013 n.271/25/2013, che aveva accolto l'appello del Comune contro la sentenza della CTP di Palermo sul ricorso avverso cartella di pagamento TARSU anno 2007 relativa a un albergo. La ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) illegittima discrezionalità comunale nella diversificazione delle tariffe TARSU tra alberghi e abitazioni senza verifica dell'effettiva produzione di rifiuti (richiamo artt.65,68,69 d.lgs. 15/11/1993 n.507; art.3 l.241/1990; art.7 l.27/07/2000 n.212); 2) illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella per effetto dell'annullamento, da parte del TAR Sicilia, della deliberazione della Giunta Comunale n.165/2006 (richiamo art.13 L.R. Sicilia 26/08/1992 n.7; art.49 Statuto Comune di Palermo; art.14 Regolamento TARSU Comune di Palermo; art.2909 c.c.; principi sulla cosa giudicata); 3) mancato controllo di legittimità ministeriale sul Regolamento e le deliberazioni tariffarie (art.69, comma 4, d.lgs.507/1993); 4) omissione dell'allegazione alla deliberazione della documentazione dei costi di gestione del servizio rifiuti (art.61 d.lgs.507/1993); 5) mancata estensione alle attività turistiche delle tariffe previste per le attività industriali (art.7 legge 29/03/2001 n.135). Proceduralmente la ricorrente ha chiesto la definizione agevolata ("rottamazione ter", art.3 d.l. 23/10/2018 n.119 conv. L.17/12/2018 n.136) e successivamente la dichiarazione di estinzione del procedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse in considerazione della domanda di definizione agevolata e della richiesta di estinzione presentata dalla ricorrente. Non si è pronunciata sul merito dei motivi di cassazione. Ha compensato tra le parti le spese giudiziali. Inoltre la Corte ha chiarito che il raddoppio del contributo unificato (art.13, comma 1‑quater, d.P.R. 30/05/2002 n.11 nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, L.24/12/2012 n.228) non è applicabile quando il procedimento si estingue per cessazione della materia del contendere, perché in tal caso decadono le pronunce dei precedenti gradi non passate in cosa giudicata.
Norme richiamate
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU/TIA)
Le norme sul regime tariffario e oneri (artt. 61, 65, 68, 69) sono state richiamate dalla ricorrente per censurare la legittimità delle variazioni tariffarie comunali; la Corte, però, non è entrata nel merito e ha ritenuto che le censure non potessero essere esaminate a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
legge 7 agosto 1990, n. 241 (procedimento amministrativo)
Richiamata dalla ricorrente per contestare la discrezionalità/trasparenza dell'azione amministrativa comunale; la Corte non si è pronunciata sul punto per sopravvenuta carenza di interesse.
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Invocata dalla ricorrente in tema di garanzie procedurali e informazione del contribuente; non è stata sostanzialmente esaminata in sede di legittimità per il venir meno dell'interesse.
legge regionale Sicilia 26 agosto 1992, n. 7
Richiamata rispetto agli effetti dell'annullamento di atti comunali; la ricorrente deduceva che l'annullamento della delibera 165/2006 dovesse incidere anche sull'anno 2007, ma la Corte non ha deciso il merito e ha rilevato l'autonomia delle obbligazioni tributarie annuali nei limiti dedotti.
Statuto del Comune di Palermo
Invocato nella censura sulla legittimità delle deliberazioni comunali; non è stato invece esaminato nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
Regolamento per la TARSU del Comune di Palermo
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'applicazione tariffaria; la Corte non ha pronunciato una valutazione sostanziale sulla corretta applicazione del regolamento.
codice civile
Citate questioni di nullità/annullamento degli atti e loro effetti sulle obbligazioni tributarie; la Corte non è entrata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
legge 29 marzo 2001, n. 135
Invocata in relazione all'estensione tariffaria per attività turistiche vs industriali; non è stata valutata nel merito dalla Corte.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136
art. 3 ("rottamazione ter")
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata è stata ritenuta sufficiente per evidenziare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso in cassazione, anche se i pagamenti rateali non erano stati completati.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11
Il raddoppio del contributo unificato si applica solamente se il procedimento di cassazione si conclude con integrale conferma della statuizione impugnata o con l'ordinaria dichiarazione di inammissibilità; non si applica se il procedimento si estingue per cessazione della materia del contendere.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata rispetto alla modifica del meccanismo sanzionatorio del contributo unificato; la Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale che esclude l'applicazione del raddoppio in caso di estinzione per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di definizione agevolata (es. rottamazione ter) e la richiesta di estinzione possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse al gravame in Cassazione, con conseguente inammissibilità del ricorso anche se il pagamento rateale non è stato completato.
- Se il procedimento si estingue per cessazione della materia del contendere, il giudice di legittimità non decide sul merito delle questioni dedotte e non si applicano meccanismi sanzionatori come il raddoppio del contributo unificato previsti per le inammissibilità ordinarie.
- Le differenziazioni tariffarie comunali (es. alberghi vs abitazioni) sono valutate alla luce della competenza dell'ente e della ragionevolezza/inerenza rispetto alla capacità di produzione di rifiuti: per ottenere annullamento è necessario dimostrare l'assenza di nesso tra tariffa maggiorata e reale produzione di rifiuti.
- L'annullamento amministrativo/giurisdizionale di una deliberazione riferita a una specifica annualità non si estende automaticamente alle obbligazioni tributarie di anni successivi; occorre verificare la specifica autonomia delle posizioni tributarie annuali.
- Il mancato controllo ministeriale sulle deliberazioni comunali o la mancata allegazione della documentazione dei costi di servizio può costituire motivo di censura, ma la sua efficacia invalida dipende dalla normativa specifica e dalla prova del pregiudizio; non sempre comporta automaticamente l'annullamento della tariffa.
- In presenza di adesione a procedure di definizione agevolata è frequente la compensazione delle spese processuali tra le parti; valutare sempre la formula di definizione e le istanze proposte per prevedere gli effetti sul contenzioso pendente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11886/2024 del 03/05/2024
- Sentenza civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11904/2024 del 03/05/2024
- Sentenza civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11948/2024 del 03/05/2024
- Sentenza civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11987/2024 del 03/05/2024
- Sentenza civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12007/2024 del 03/05/2024
- Sentenza civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 12017/2024 del 03/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →