Sentenza n. 782/2026 - Catania, Sezione 2
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1534/2024 del 20/03/2024 del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 5 ottobre 2024, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici, con condanna dell’Amministrazione all’accredito complessivo di euro 2.500,00, oltre accessori. Il Ministero non ha adempiuto. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 29 dicembre 2025. Il TAR ha verificato d’ufficio il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e il passaggio in giudicato della sentenza, risultante da attestazione di segreteria del 18 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione, essendo trascorso oltre un anno dalla notificazione della sentenza posta in esecuzione. Ha inoltre ritenuto comprovato il passaggio in giudicato del titolo, necessario per l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario. Per l’effetto, ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica e di accreditare su di essa euro 2.500,00, oltre gli accessori dovuti, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta, individuato nel responsabile della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine risultava ampiamente rispettato.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412
Determina la misura degli accessori riconosciuti sulla somma dovuta, secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo.
art. 22 l. 724/1994
richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994
Richiama la disciplina dell’art. 16, comma 6, della l. 412/1991 per gli accessori spettanti.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Le spese processuali seguono la soccombenza
Giustifica la condanna dell’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite.
art. 93, comma 1, c.p.c.
distrazione in favore del difensore antistatario
Consente la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo deve verificare l’esistenza del giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione coattiva contro la pubblica amministrazione.
- L’inottemperanza dell’amministrazione a un giudicato che impone l’attribuzione di una prestazione determinata legittima il giudice dell’ottemperanza a ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio, individuando puntualmente l’attività amministrativa dovuta.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, prevedendo un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
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