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Sentenza

Sentenza n. 782/2026 - Catania, Sezione 2

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1534/2024 del 20/03/2024 del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202600006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 5 ottobre 2024, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici, con condanna dell’Amministrazione all’accredito complessivo di euro 2.500,00, oltre accessori. Il Ministero non ha adempiuto. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 29 dicembre 2025. Il TAR ha verificato d’ufficio il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e il passaggio in giudicato della sentenza, risultante da attestazione di segreteria del 18 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione, essendo trascorso oltre un anno dalla notificazione della sentenza posta in esecuzione. Ha inoltre ritenuto comprovato il passaggio in giudicato del titolo, necessario per l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario. Per l’effetto, ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica e di accreditare su di essa euro 2.500,00, oltre gli accessori dovuti, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta, individuato nel responsabile della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine risultava ampiamente rispettato.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412

    Determina la misura degli accessori riconosciuti sulla somma dovuta, secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo.

  • art. 22 l. 724/1994

    richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994

    Richiama la disciplina dell’art. 16, comma 6, della l. 412/1991 per gli accessori spettanti.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Le spese processuali seguono la soccombenza

    Giustifica la condanna dell’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    distrazione in favore del difensore antistatario

    Consente la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo deve verificare l’esistenza del giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione coattiva contro la pubblica amministrazione.
  • L’inottemperanza dell’amministrazione a un giudicato che impone l’attribuzione di una prestazione determinata legittima il giudice dell’ottemperanza a ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio, individuando puntualmente l’attività amministrativa dovuta.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, prevedendo un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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