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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32303/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna (reato ex art. 73 DPR 309/90 e connessi) per cinque motivi principali: 1) violazione del diritto di difesa e vizio della prova per l'integrità delle intercettazioni ambientali (presunta mancata consegna alla difesa del "file B" e trascrizione risultante da fusione di due file distinti); 2) inutilizzabilità della intercettazione trascritta per alterazione/discordanza fra i due file e mancanza di parte decisiva della conversazione; 3) omessa e/o inadeguata motivazione sul diniego della rinnovazione istruttoria e sul mancato esame in dibattimento del perito trascrittore; 4) travisamento e carenza probatoria circa l'attribuzione di utenze e l'analisi delle celle telefoniche (mancanza di tabulati e elenchi celle); 5) insufficienti motivazioni circa l'interpretazione di una conversazione (3 dicembre 2015) e l'identificazione del "Michele" menzionato, che secondo la difesa sarebbe altro soggetto (Marco Bellocchio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare: i primi due motivi (discrepanze tra file e trascrizione) sono ritenuti infondati perché la Corte d'appello ha fornito motivazione adeguata sulla attendibilità della trascrizione, sul fatto che la perizia è stata eseguita sugli originali e perché il difensore non aveva tempestivamente dedotto un vizio insanabile in fase investigativa; il terzo motivo (rinnovazione istruttoria) è infondato per genericità della doglianza e per i limiti della rilevanza della perizia quale mezzo neutro; il quarto motivo è dichiarato inammissibile perchè la valutazione sull'attribuzione delle utenze è congrua e fondata su elementi convergenti (celle, riscontri visivi, contatti); il quinto è palesemente infondato poiché la Corte ha logicamente motivato l'identificazione e il collegamento della conversazione al contesto probatorio. Complessivamente il ricorso è respinto e la sentenza impugnata confermata.

Norme richiamate

  • DPR 309/90 art. 73 e art. 80

    art. 73 comma 1, 1-bis e 6; art. 80 comma 2

    Norme sostanziali relative al delitto di stupefacenti contestato: specificano i reati e l'aggravante/commi applicati alla responsabilità penale del ricorrente

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. c)

    Motivo di ricorso per cassazione fondato su vizio di motivazione (insufficienza o contraddittorietà della motivazione di merito)

  • Codice di procedura penale, art. 415-bis

    Norma concernente l'avviso di conclusione delle indagini o misure cautelari collegabili all'uso di intercettazioni e che impatta sul diritto di difesa in fase investigativa

  • Costituzione, art. 24

    Tutela del diritto di difesa evocata dal ricorrente come parametro costituzionale con cui valutare l'eventuale compressione derivante dalla mancata consegna di materiale probatorio

  • Codice di procedura penale, art. 178 lett. c)

    Prevede la nullità generale a regime intermedio per la compressione del diritto di difesa; la Corte distingue tra nullità sanabile e i suoi effetti

  • Codice di procedura penale, art. 268 comma 1 e art. 271

    Disposizioni sulle intercettazioni e sulle cause di inutilizzabilità: la Corte valuta se le irregolarità ricadono nelle ipotesi che determinano inutilizzabilità della captazione

  • Codice di procedura penale, art. 495

    Norma sul tema della prova decisiva e della possibilità di assumere prova contraria; la Corte richiama che la perizia non è automaticamente prova decisiva

  • Codice di procedura penale, art. 603

    Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; la Corte richiama le condizioni (incertezza dei dati, carattere decisivo della prova) per l'ammissione della rinnovazione

  • Codice di procedura penale, artt. 299-303 e 309

    Richiamati nel testo per spiegare i casi di revoca o perdita di efficacia delle misure cautelari e i relativi effetti; la Corte precisa i limiti delle conseguenze derivanti da irregolarità

  • Codice di procedura penale, artt. 468 comma 4 e 495 comma 2

    Norme richiamate circa il diritto alla prova contraria e l'ambito di ammissione di prove a discarico in appello

  • Codice di procedura penale, artt. 190 e 190-bis

    Richiamati in relazione ai requisiti e limiti dell'assunzione di nuove prove in appello (art. 603 comma 2) e al diritto alla prova

Massime di principio

  • La mancata consegna di copie parziali di intercettazioni alla difesa può configurare una nullità di ordine generale a regime intermedio (art.178 c.p.p.), ma tale vizio è rilevante in termini di esclusione dell'utilizzo probatorio solo se il difensore non ha poi avuto accesso agli originali o non ha tempestivamente dedotto il vizio in sede idonea; la tardiva o generica contestazione può essere considerata sanata.
  • Discrepanze tecniche tra file audio (diversi "linee" o versioni) non determinano automaticamente l'inutilizzabilità del contenuto: occorre dimostrare l'alterazione sostanziale del contenuto e il pregiudizio concreto per la difesa; mere ipotesi o considerazioni valutative non bastano in cassazione.
  • La perizia tecnica eseguita sugli originali, in contraddittorio, rafforza l'affidabilità della trascrizione; la perizia è un mezzo neutro e non diventa automaticamente prova decisiva a discarico: il giudice di merito conserva discrezionalità valutativa, purché motivata.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: il giudice di appello può rifiutarla se gli atti risultano già sufficienti a decidere; il ricorrente deve specificare la decisività della prova reclamata e la mancata valutazione deve essere dedotta con precisione in cassazione.
  • L'attribuzione di utenze e la ricostruzione di spostamenti tramite celle telefoniche si valutano nel loro complesso (convergenza di dati: tabulati, agganci celle, contatti, riscontri visivi). L'assenza di singoli documenti non annulla automaticamente la ricostruzione qualora esistano altri elementi convergenti.
  • In cassazione le censure di omessa o insufficiente motivazione devono evidenziare vizi macroscopici (ictu oculi). Critiche generiche o non strettamente correlate alle ragioni espresse dal giudice di merito sono destinate all'inammissibilità o al rigetto.

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