Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 292/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'ottemperanza: al giudicato di cui alla sentenza del T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. II, n. 1646/2024;

Giustizia amministrativa202502216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Comune di Sciacca al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Sicilia - Palermo, Sez. II, n. 1646/2024, quanto al pagamento delle spese legali e del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1646/2024, che aveva condannato il Comune al pagamento di Euro 2.500,00 per spese legali, oltre spese generali e accessori di legge. Ha dedotto che il Comune non aveva provveduto al pagamento, chiedendo l’ordine di conformazione, l’inclusione del contributo unificato di Euro 650,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune ha chiesto il rigetto sostenendo l’esistenza di un accordo transattivo, in base al quale avrebbe rinunciato all’appello in cambio della rinuncia della ricorrente al credito per le spese di giudizio. La ricorrente ha chiesto l’estromissione della corrispondenza tra i difensori prodotta dal Comune, richiamando il divieto di produzione previsto dall’art. 48 del codice deontologico forense.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di estromissione dell’allegato contenente la corrispondenza tra i difensori, poiché soggetta al divieto di produzione previsto dall’art. 48 del codice deontologico forense e comunque inidonea a provare l’esistenza dell’accordo transattivo dedotto dal Comune. Nel merito, ha accertato che la sentenza oggetto di ottemperanza era stata ritualmente trasmessa al Comune, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha inoltre accertato il mancato pagamento delle spese legali, degli accessori e del contributo unificato. Ha quindi ordinato al Comune di conformarsi al giudicato e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Ribera, incaricato di provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, previa richiesta della ricorrente, in caso di inutile decorso del primo termine. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché le somme dovute producono già interessi dal passaggio in giudicato del titolo. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in Euro 600,00 oltre accessori; eventuali compensi del commissario ad acta restano a carico del Comune e saranno liquidati separatamente.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata riconosciuta, poiché il credito oggetto di esecuzione produce già interessi dal passaggio in giudicato del titolo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell’amministrazione consente, nella fattispecie, di rilevare l’inottemperanza al giudicato.

  • art. 48 del codice deontologico forense

    Vieta la produzione della corrispondenza tra difensori nei casi previsti dalla disciplina deontologica; il TAR ha disposto l’estromissione dell’allegato contenente tale corrispondenza.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale disposizione relativa al termine decadenziale per la presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è stato trasmesso all’amministrazione, è passato in giudicato ed è inutilmente decorso il termine per l’adempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale fase sostitutiva.
  • L’ordine di ottemperanza comprende tutte le somme risultanti dal titolo giudiziale, inclusi gli accessori di legge e il contributo unificato quando tali voci siano dovute in base al giudicato.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il credito pecuniario oggetto dell’ottemperanza produce già interessi dalla data del passaggio in giudicato, non risultando necessaria un’ulteriore misura coercitiva per assicurare l’adempimento.
  • La corrispondenza tra difensori soggetta al divieto di produzione previsto dalle regole deontologiche forensi deve essere estromessa dal giudizio e non può essere utilizzata per provare l’esistenza di un accordo transattivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.