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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15648/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Catania che li ha condannati per riciclaggio (artt. 110 e 648-bis c.p.). CAMPIONE deduce: 1) carenza di motivazione sulla mancata riqualificazione nella fattispecie meno grave di cui all'art. 648 c.p., sostenendo che lo smontaggio riguardava solo tappezzeria e portiere non identificative; 2) violazione di legge e carenza motivazionale per la mancata applicazione della pena pecuniaria vigente al momento del fatto; 3) mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al comma 4 dell'art. 648-bis, con riferimento alla pena del reato presupposto (art. 624 c.p.). GILY propone un unico motivo, lamentando violazione dell'art. 533 c.p.p. e carenza di motivazione quanto alla richiesta di riqualificazione nel reato di ricettazione (art. 648 c.p.).

La decisione

Il ricorso di GILY è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancata specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.; le doglianze ripetute di CAMPIONE relative alla riqualificazione e all'attenuante sono ritenute inammissibili o infondate per carenza di novità o per mancata esperienza critica rispetto alla motivazione della Corte territoriale. Tuttavia il secondo motivo di CAMPIONE (violazione del principio di irretroattività nella determinazione della pena pecuniaria) è stato accolto: la Corte di cassazione ha ritenuto che i giudici di merito abbiano applicato la legge 186/2014 in modo irretroattivo rispetto al fatto commesso il 24 novembre 2014, violando il principio di non retroattività della legge penale più sfavorevole. Perciò la sentenza è annullata, limitatamente alla misura della pena pecuniaria, e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello per un nuovo giudizio su quel punto. Le affermazioni di responsabilità restano irrevocabili; i ricorsi sono dichiarati inammissibili per il resto. È stato inoltre precisato che il coimputato il cui ricorso sia inammissibile e che comunque beneficia dell'estensione degli effetti favorevoli non può essere condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rammenta la partecipazione al reato; i fatti sono stati contestati in concorso tra gli imputati.

  • art. 648-bis cod. pen.

    La Corte ha interpretato che l'attività di smontaggio e manomissione di parti di un veicolo di provenienza delittuosa è idonea a integrare il reato di riciclaggio, essendo diretta a ostacolare l'identificazione del bene.

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamato come fattispecie meno grave (ricettazione) che il ricorrente chiedeva fosse riconosciuta; la Corte di merito ha ritenuto invece configurabile il più grave reato di riciclaggio.

  • art. 624 cod. pen.

    Reato presupposto (furto) richiamato in relazione all'ipotesi attenuata dell'art. 648-bis comma 4; la Corte ha ritenuto la questione non dedotta in appello e quindi improponibile in cassazione.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiesto dal ricorrente GILY come parametro di illegittimità motivazionale; la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo dei requisiti di specificità.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso di GILY per mancanza dei requisiti di specificità richiesti per il ricorso per cassazione.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'effetto estensivo dell'accoglimento del ricorso di un coimputato, estendendo la pronuncia favorevole all'altro imputato anche se il suo ricorso è inammissibile.

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità non contrastata dalla decisione di annullamento limitata alla pena pecuniaria.

  • legge 186 del 2014

    La Corte ha ritenuto che l'applicazione della novella normativa operata dai giudici di merito fosse illegittima in relazione a fatti commessi il 24 novembre 2014, violando il principio di non retroattività della legge penale più sfavorevole.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; i motivi generici sono inammissibili (art. 581 c.p.p.).
  • Non si possono introdurre in cassazione questioni nuove che non siano state dedotte in appello: i rilievi non devoluti al secondo grado sono, di regola, inammissibili in cassazione.
  • Lo smontaggio o la manomissione di parti di un veicolo provento di reato può integrare il reato di riciclaggio quando l'operazione sia idonea a ostacolare l'identificazione del bene; non è richiesto che l'ostacolo sia effettivamente efficace, basta che sia idoneo a ostacolare la tracciabilità.
  • Il principio di non retroattività della legge penale più sfavorevole impedisce l'applicazione di una novella peggiorativa a fatti antecedenti la sua entrata in vigore; la violazione di tale principio può determinare l'annullamento della parte della sentenza relativa alla misura della pena.
  • L'accoglimento parziale del ricorso di un imputato può avere effetti estensivi anche sul coimputato il cui ricorso sia inammissibile, quanto a profili non esclusivamente personali (art. 587 c.p.p.), ed in tali casi il coimputato beneficiato non può essere condannato alle spese processuali.

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