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Sentenza

Sentenza n. 2729/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per complessivi € 2.000,00, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto la costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per € 500,00 per ciascun anno, per un totale di € 2.000,00 oltre accessori, condannando il Ministero ad adottare gli atti necessari a consentirne il godimento. Deduceva il mancato adempimento del giudicato e chiedeva l’ordine di esecuzione, anche tramite commissario ad acta, nonché il pagamento delle somme riconosciute. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dimostrato di avere eseguito la sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza: accertato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione per l’esecuzione del 30 aprile 2025, il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge e l’assenza di prova dell’adempimento da parte dell’Amministrazione, ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni e precisando che l’incarico è obbligatorio e non dà diritto a compenso. Ha respinto la richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che la nomina del commissario sia misura idonea a soddisfare la pretesa. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    alla costituzione in suo favore della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ex art.1, comma 121, L.107/2015, per un valore complessivo pari ad € 2.000,00, in ragione dell’assegnazione della somma di € 500,00 per il servizio svolto negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato da eseguire, per € 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici indicati.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    pertanto, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato, è decorso il termine previsto per l’adempimento e l’Amministrazione non prova di avervi dato esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Ritenuto di dover disattendere la domanda di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., atteso che la nomina del commissario ad acta integra una misura idonea a garantire la satisfattività della pretesa della ricorrente;

    La penalità di mora può essere negata quando la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura idonea a garantire la soddisfazione della pretesa.

  • art. 14 l. 669/1996

    la sentenza è passata in giudicato (come da attestazione rilasciata dal Tribunale di Caltagirone – sez. lavoro in data 30.10.2025), è stata ritualmente notificata ai fini esecutivi in data 30/04/2025 all’Amministrazione intimata, e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669;

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione ai fini esecutivi deve essere decorso prima di procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato ai fini esecutivi, è decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento e l’Amministrazione non dimostra di avere eseguito il giudicato.
  • In caso di persistente inadempimento all’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin da subito un commissario ad acta, assegnandogli un termine per compiere gli atti necessari in sostituzione dell’Amministrazione.
  • La nomina del commissario ad acta può essere considerata misura satisfattiva idonea a giustificare il rigetto della domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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