Sentenza del 29/04/2015 n. 8661 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Sardegna, sostenendo che, ai fini della determinazione della rendita catastale dello stabilimento industriale, dovessero essere inclusi non solo l'immobile e gli impianti fissi, ma anche le macchine, le apparecchiature e i componenti degli impianti destinati al processo produttivo. Ha denunciato la violazione delle norme catastali e dell'art. 812 c.c., richiamando anche la normativa interpretativa relativa alle centrali elettriche. La società ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza e perché la censura mirava, in realtà, a ottenere una nuova valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Amministrazione. Ha rilevato che il ricorso non trascriveva l'allegato 4 della CTU, decisivo per comprendere la distinzione tra impianti fissi e macchinari produttivi, violando così il principio di autosufficienza. Inoltre, la censura riguardava una valutazione di fatto delle risultanze peritali, adeguatamente motivata dalla CTR e quindi non riesaminabile in cassazione. La Corte ha comunque precisato che nella base imponibile devono essere inclusi l'immobile e gli impianti fissi che, per il loro collegamento funzionale, acquisiscono una capacità reddituale propria, mentre restano esclusi i macchinari e i componenti destinati esclusivamente al processo produttivo. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 8.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 4, 5 e 10
Le disposizioni disciplinano la formazione e determinazione della rendita catastale degli immobili, includendo gli elementi costitutivi e gli impianti che contribuiscono stabilmente alla capacità reddituale dell'opificio.
D.P.R. 10 dicembre 1949, n. 1142, artt. 20 e seguenti
Le norme regolano i criteri e le modalità di determinazione delle rendite catastali, con riferimento alle caratteristiche e alla capacità reddituale degli immobili.
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 88
La disposizione interpretativa, emanata con riferimento alle centrali elettriche, afferma che possono concorrere alla rendita anche elementi costitutivi non materialmente incorporati al suolo. La Corte non ha ritenuto necessario estenderne la portata oltre gli impianti fissi funzionalmente integrati nell'immobile.
Art. 812 c.c.
La norma distingue beni immobili e mobili. Nel caso concreto, tale distinzione non è stata applicata in modo meramente fisico, ma insieme al criterio della stabile integrazione e della capacità reddituale dell'impianto.
Art. 366-bis c.p.c.
Applicabile ratione temporis, imponeva una specifica formulazione del quesito di diritto; la Corte ha rilevato anche l'inconferenza del quesito multiplo rispetto alla decisione effettivamente impugnata.
Art. 360 c.p.c., n. 3
Consente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non permette di utilizzare tale vizio per ottenere una nuova valutazione delle prove o degli accertamenti tecnici compiuti dal giudice di merito.
Massime di principio
- Ai fini catastali, non tutti i beni presenti in uno stabilimento industriale concorrono alla rendita: devono essere inclusi l'immobile e gli impianti fissi che, per integrazione e collegamento funzionale, contribuiscono stabilmente alla capacità reddituale dell'opificio.
- Macchinari, apparecchiature e componenti destinati esclusivamente al processo produttivo possono essere esclusi quando non costituiscono impianti fissi integrati nell'immobile e non conferiscono allo stesso una specifica utilità reddituale autonoma.
- La distinzione tra impianto fisso e macchinario produttivo dipende da una valutazione concreta e funzionale, non soltanto dalle modalità materiali di collegamento al suolo o al fabbricato.
- In cassazione non è normalmente possibile contestare la valutazione della CTU o chiedere una diversa ricostruzione dei fatti, se il giudice di merito ha fornito una motivazione sufficiente e logicamente coerente.
- Chi impugna una sentenza deve riportare nel ricorso gli elementi documentali decisivi sui quali fonda la censura; l'omessa trascrizione può comportare l'inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza.
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