Sentenza del 12/09/2019 n. 22751 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava a M.G., in solido con l'importatore Perfetto s.r.l. e con la società di spedizioni, il pagamento di maggiori diritti doganali, interessi e spese derivanti da un'importazione del 6 aprile 2006. Le operazioni erano ritenute irregolari perché avrebbero comportato la sottovalutazione delle merci, l'utilizzo di società di comodo e un uso illegittimo del deposito IVA. M.G. aveva impugnato l'avviso sostenendo la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, la propria carenza di legittimazione passiva e l'assenza di prova di una partecipazione dolosa o colposa. Dopo che i giudici tributari di merito avevano escluso una sua responsabilità personale, l'Agenzia aveva proposto ricorso per Cassazione deducendo, tra l'altro, la violazione delle norme processuali sulla comunicazione dell'udienza e delle norme doganali sulla responsabilità dei soggetti coinvolti nelle importazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito i quattro motivi dell'Agenzia. Ha rilevato che, non essendosi costituito M.G., l'Agenzia avrebbe dovuto dimostrare il perfezionamento della notifica del ricorso mediante il deposito dell'avviso di ricevimento. Poiché era stata depositata una ricevuta relativa a un diverso procedimento e non risultava provata la consegna del ricorso al destinatario, non era possibile verificare la valida instaurazione del contraddittorio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese, poiché il resistente non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 374/1990, art. 11
termine triennale di decadenza
M.G. aveva invocato la decadenza dell'Amministrazione doganale per il decorso del termine previsto, ma la Cassazione non ha esaminato tale questione perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per un vizio di notifica.
Regolamento CEE n. 2913/1992, artt. 202-205
responsabilità e qualità di debitore doganale
L'Agenzia sosteneva che anche un soggetto diverso dal dichiarante potesse essere debitore doganale se avesse partecipato all'introduzione irregolare delle merci, conoscendo o dovendo conoscere l'irregolarità. La questione non è stata decisa nel merito.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 31 e 61
comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza
L'Agenzia aveva denunciato la mancata comunicazione dell'udienza con il termine necessario per esercitare le facoltà difensive. Anche questo motivo non è stato esaminato.
Art. 24 Cost.
È stato invocato dall'Agenzia in relazione alla mancata comunicazione dell'udienza, ma la Corte non ha affrontato la censura per l'inammissibilità del ricorso.
D.L. n. 146/1983, art. 2, commi 6 e 7, convertito dalla L. n. 17/1984
L'Agenzia lo ha richiamato per sostenere la responsabilità dello spedizioniere o del soggetto professionalmente coinvolto nelle operazioni doganali. La Cassazione non ha stabilito se tali disposizioni fossero applicabili a M.G.
L. n. 213/2000, art. 8
La norma è stata richiamata nel dibattito sulla responsabilità dello spedizioniere doganale; la sua applicabilità concreta non è stata valutata, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Codice di procedura civile, artt. 360, 115, 116 e 2697
L'Agenzia aveva denunciato errori di diritto, di valutazione della prova e di riparto dell'onere probatorio. Tali censure sono rimaste assorbite dall'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per Cassazione notificato a mezzo posta, la sola spedizione dell'atto non è sufficiente: occorre provare la consegna mediante l'avviso di ricevimento, soprattutto se il destinatario non si costituisce.
- La produzione di una ricevuta di ritorno riferita a un diverso procedimento o a un diverso destinatario non dimostra la valida instaurazione del contraddittorio e può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- Un dipendente o collaboratore di una società coinvolta in irregolarità doganali non è automaticamente responsabile per il solo rapporto di lavoro; occorre provare una partecipazione personale e, secondo la norma applicabile, la conoscenza o conoscibilità dell'irregolarità.
- Le questioni sostanziali, anche se potenzialmente fondate, possono non essere esaminate quando il ricorso è inammissibile per un vizio processuale preliminare.
- Quando il resistente non si costituisce in Cassazione, l'onere del ricorrente di dimostrare la regolare notifica resta particolarmente rilevante, perché manca una costituzione idonea a sanare o attestare il contraddittorio.
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