Sentenza n. 13002/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di conversione del titolo di soggiorno, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, e 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta illogicità. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 19, comma 1.1, e dell’art. 13, comma 2-bis, del testo unico immigrazione, dell’art. 8 CEDU e del principio di proporzionalità, per omessa valutazione della propria integrazione sociale e lavorativa, oltre al difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, il diniego si fondava essenzialmente sulla presentazione dell’istanza oltre quattro anni dopo la scadenza del precedente titolo, mentre il mero ritardo non sarebbe sufficiente a giustificare il rigetto. Ha contestato anche il rilievo relativo alla cessazione del rapporto di lavoro, sia perché l’Amministrazione non avrebbe provato adeguatamente tale circostanza, sia perché, anche se accertata, la perdita del lavoro non costituirebbe motivo di diniego, richiamando l’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998. La Questura ha chiesto il rigetto, evidenziando il ritardo nella domanda e la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente aveva già ottenuto un permesso per attesa occupazione mediante conversione del permesso per minore età, scaduto nel 2019, e che la nuova richiesta era stata presentata per la seconda volta con un ritardo di quattro anni. Il ricorrente risultava privo da anni di un titolo di soggiorno, non risultava residente a Roma e, al momento della decisione, era privo di reddito. Pertanto, il diniego è stato ritenuto atto doveroso per carenza dei requisiti di legge. Il giudice ha precisato che il termine per chiedere il rinnovo o la conversione ha natura sollecitatoria e che il suo mancato rispetto, isolatamente considerato, non determina il rigetto; tuttavia, esso deve essere valutato insieme alla complessiva posizione dell’interessato. La conversione in permesso per lavoro subordinato presuppone inoltre, in via generale, l’esistenza di un titolo ancora efficace, pur conservando l’Amministrazione poteri discrezionali nella valutazione dei requisiti per il nuovo titolo. È stata ritenuta irrilevante la mancata prova documentale della cessazione del rapporto di lavoro, poiché il ricorrente non aveva comunque dimostrato il possesso dei requisiti necessari, tra cui un rapporto di lavoro attuale e un reddito minimo. L’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 è stato ritenuto non applicabile, poiché riferito alla diversa ipotesi della revoca del permesso di soggiorno già posseduto e non alla conversione richiesta in assenza di un titolo attuale. Il Collegio ha inoltre valorizzato il fatto che il ricorrente non aveva presentato osservazioni al preavviso di rigetto e ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento quanto alla situazione personale, economica e di integrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato tra i parametri di legittimità del diniego del titolo di soggiorno.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato in relazione alla valutazione della posizione personale e familiare dello straniero.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti al diniego del soggiorno.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero e dei suoi familiari legalmente soggiornanti
La disposizione riguarda la revoca di un permesso già posseduto e non si applica alla richiesta di conversione di un titolo ormai scaduto e in assenza della dimostrazione dei requisiti attuali.
art. 8 CEDU
Invocato dal ricorrente a tutela della vita privata e dell’integrazione, ma ritenuto non idoneo a superare la carenza dei requisiti di legge accertata dal giudice.
Massime di principio
- Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno ha natura sollecitatoria: il suo mancato rispetto non può, da solo, fondare il rigetto, ma deve essere valutato insieme alla complessiva posizione personale, economica e documentale dello straniero.
- La conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato presuppone, in via generale, l’esistenza di un titolo ancora efficace; non è configurabile come automatica conversione di un permesso ormai scaduto.
- Anche quando il titolo posto a base della richiesta di conversione è scaduto, l’Amministrazione conserva il potere di valutare discrezionalmente il possesso dei requisiti previsti per il rilascio del nuovo titolo.
- L’onere di dimostrare il possesso dei requisiti per il rilascio o la conversione del permesso di soggiorno grava sull’istante e non può essere trasferito sull’Amministrazione mediante una surrettizia inversione dell’onere probatorio.
- La previsione secondo cui la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno riguarda la revoca di un titolo ancora esistente e non impedisce il diniego di una nuova conversione quando manchino un rapporto di lavoro attuale, un reddito minimo o un titolo di soggiorno efficace.
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