Sentenza n. 5290/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto K10/-OMISSIS- del 31 agosto 2022, notificato il 10 ottobre 2022 con il quale il Ministero ha rigettato la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato sulla condanna irrevocabile per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, commessa nel 2011, nonché sull'omessa dichiarazione, nella domanda di cittadinanza, dell'esistenza di condanne penali. Il ricorrente ha dedotto plurima violazione di legge, carenza di istruttoria, difetto di motivazione ed eccesso di potere per irragionevolezza, sostenendo la non particolare rilevanza del precedente penale. Il Ministero aveva previamente svolto il contraddittorio procedimentale ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisca esercizio di un potere ampiamente discrezionale, volto a verificare il definitivo inserimento dello straniero nella comunità nazionale e la sua compatibilità con l'ordine pubblico, la sicurezza, la stabilità economico-sociale e i valori identitari dello Stato. Il giudice ha precisato che il sindacato giurisdizionale è estrinseco e riguarda il sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza potersi estendere al merito della valutazione amministrativa. Nel caso concreto, la condanna per un reato in materia di stupefacenti, risalente al decennio anteriore alla domanda, e la falsa od omessa dichiarazione circa l'assenza di condanne sono state ritenute elementi idonei a giustificare il giudizio negativo di non compiuta integrazione e di mancata lealtà nei confronti dell'amministrazione. L'omessa dichiarazione può giustificare il rigetto anche indipendentemente dall'accertamento di un autonomo reato di falso, in applicazione dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000. Il TAR ha tuttavia rilevato che l'interessato può presentare una nuova istanza, che dovrà essere valutata anche considerando il tempo trascorso e l'eventuale successivo inserimento sociale. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
la cittadinanza “può” essere concessa
La norma attribuisce all'amministrazione un potere concessorio ampiamente discrezionale, finalizzato a valutare il definitivo inserimento dello straniero nella comunità nazionale.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il contraddittorio procedimentale è stato ritualmente espletato prima dell'adozione del diniego.
art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
può determinare, anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, la reiezione della domanda
L'omessa o falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, cui la legge attribuisce funzione probatoria, può giustificare il rigetto della domanda anche indipendentemente dall'accertamento di un autonomo reato di falso.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di un potere ampiamente discrezionale, nel quale l'interesse del richiedente deve essere bilanciato con l'interesse pubblico all'inserimento nella comunità nazionale di soggetti capaci di rispettarne stabilmente l'ordine pubblico, la sicurezza e i valori di convivenza civile.
- Nella valutazione della domanda di cittadinanza per naturalizzazione, l'amministrazione può considerare, in chiave prognostica e complessiva, i precedenti penali, la condotta di vita, l'integrazione sociale, le condizioni economiche e familiari e ogni altro elemento rilevante per verificare la stabilità dell'inserimento nella comunità nazionale.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni relative alla concessione della cittadinanza è estrinseco e non può sostituire il giudizio dell'amministrazione; esso resta circoscritto alla verifica della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, nonché della logicità, coerenza, ragionevolezza e adeguatezza della motivazione.
- La falsa o omessa dichiarazione, nella domanda di cittadinanza, dell'esistenza di condanne penali può giustificare il rigetto dell'istanza anche indipendentemente dall'accertamento di un autonomo reato di falso, poiché evidenzia una violazione del dovere di veridicità e può denotare una non compiuta integrazione e una mancata lealtà nei rapporti con l'amministrazione.
- Il rigetto di una domanda di naturalizzazione non preclude la presentazione di una nuova istanza, che deve essere nuovamente valutata tenendo conto del tempo trascorso e degli eventuali elementi sopravvenuti di integrazione sociale.
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