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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41976/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del 24/11/2022 della Corte d'appello di Catania che, in parziale riforma del primo grado, aveva rideterminato la pena accogliendo la proposta di "concordato" presentata dal difensore. I motivi di ricorso denunciavano: 1) la violazione dell'art. 23-bis d.l. 137/2020 (secondo cui l'imputato, a mezzo difensore, può chiedere di partecipare all'udienza entro termini perentori) perché l'imputato, detenuto per altra causa, aveva chiesto tramite difensore di essere tradotto/partecipare ma la Corte lo indicò come "assente" e non ne dispose la traduzione; 2) la violazione dell'art. 420-ter c.p.p., che impone il rinvio quando l'assenza dell'imputato derivi da assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento (come la detenzione). Si deduceva che tali violazioni integrassero una nullità generale ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto che, alla luce della normativa emergenziale ancora applicabile (in particolare l'art. 23-bis d.l. 137/2020) e della giurisprudenza consolidata, la richiesta dell'imputato tramite difensore di partecipare all'udienza doveva comportare l'obbligo per la Corte d'appello di disporne la traduzione o di rinviare la trattazione. La mancata traduzione/omissione di rinvio ha determinato la nullità assoluta e insanabile dell'udienza e della sentenza (violazione artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.). La sentenza impugnata è stata annullata; gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Catania, altra sezione, per il prosieguo.

Norme richiamate

  • decreto legge 28/10/2020 n.137, art. 23, comma 4

    "La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto..."

    Norma emergenziale che prevedeva la partecipazione mediante videoconferenza dei detenuti; la Corte ha rilevato che tale comma non era più vigente alla data dell'udienza in esame.

  • decreto legge 28/10/2020 n.137, art. 23-bis, comma 4

    "La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza... Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza."

    Durante il periodo di applicazione la richiesta di partecipazione dell'imputato deve essere formulata per iscritto tramite difensore entro termini perentori; nel caso concreto la richiesta era tempestiva e avrebbe dovuto determinare la traduzione dell'imputato o il rinvio.

  • art. 599 cod. proc. pen., comma 2

    "l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire"

    Nel giudizio camerale d'appello il rinvio opera quando l'imputato ha manifestato la volontà di comparire; la Corte ha applicato questo principio per affermare l'obbligo di rinvio/traduzione in presenza di richiesta del detenuto.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Nel giudizio ordinario il giudice deve disporre il rinvio d'ufficio se l'assenza dell'imputato è dovuta a legittimo impedimento (ad es. detenzione). La sentenza distingue la disciplina ordinaria da quella camerale ma richiama il principio di tutela della partecipazione.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede la nullità generale nel caso di violazione che abbia riguardato l'intervento dell'imputato in udienza; la Corte ha ritenuto configurabile questa nullità per la mancata traduzione.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Collega la nullità alla sua insanabilità e alla rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; la Corte ha invocato questo principio per annullare senza possibilità di sanatoria la sentenza impugnata.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella sentenza di appello in relazione alla rideterminazione della pena nel procedimento di appello c.d. "concordato"; non incide sul principio applicato circa la partecipazione dell'imputato detenuto.

Massime di principio

  • Se l'imputato detenuto, tramite il difensore, manifesta tempestivamente la volontà di partecipare all'udienza camerale d'appello, la Corte deve disporre la sua traduzione o rinviare l'udienza: la mancata traduzione integra una nullità assoluta e insanabile.
  • Nella distinzione tra giudizio ordinario e giudizio camerale di appello: nel procedimento ordinario il giudice deve rinviare d'ufficio se l'assenza è dovuta a legittimo impedimento (ad es. detenzione); nel camerale il rinvio scatta quando l'imputato ha manifestato la volontà di comparire.
  • La procura speciale al difensore per definire il giudizio può comportare un'implicita rinuncia alla presenza dell'imputato, ma tale presunzione non vale se l'imputato ha espressamente chiesto di essere "sentito" o di partecipare all'udienza.
  • Le norme emergenziali (es. art. 23 e 23-bis d.l. 137/2020) possono modificare le modalità di partecipazione (videoconferenza, termini per le richieste): è necessario verificare la loro efficacia temporale alla data dell'udienza.
  • La violazione del diritto dell'imputato a intervenire in udienza costituisce, se rilevante, una nullità inescusabile rilevabile d'ufficio in ogni stato del procedimento; cautela nella definizione senza la presenza effettiva dell'imputato quando questi l'abbia richiesta.

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