Cassazione Penale, Sentenza n. 17157/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva respinto la revoca della misura dell'obbligo di dimora loro applicata. Le censure vertevano sulla mancata attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato (fumus/gravità indiziaria), sull'errata qualificazione giuridica delle condotte ai sensi dell'art. 416 c.p. (sostenendo si trattasse di concorso nel reato continuato e non di associazione), e sulla presunta motivazione ipotetica e carente del Tribunale in ordine agli artt. 274 e 275 c.p.p., in particolare rilevando che le truffe sarebbero cessate dal marzo 2021 e quindi non sussisterebbe un pericolo attuale di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito motivazione congrua e logicamente adeguata circa la sussistenza di gravi indizi in ordine all'associazione a delinquere e circa la permanenza delle esigenze cautelari. La Corte ha valorizzato la serialità delle condotte, la distribuzione dei ruoli (Croma come autista/accompagnatore; Buoncompagni come collaboratore di fiducia), il modus operandi consistente nella simulazione di investimenti e nella fittizia sostituzione di persona, e la diffusione territoriale dei fatti come elementi sintomatici di vincolo associativo stabile. Ha poi chiarito che il fatto che le truffe siano cessate nel 2021 non esclude di per sé il pericolo di reiterazione, essendo sufficiente che l'accordo criminoso fosse diretto a un programma criminoso più ampio e non soltanto alla commissione di reati predeterminati. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Richiamata nella contestazione difensiva; la Corte non ha ritenuto sussistere violazioni di principi di diritto con riferimento alla motivazione del giudice di merito.
Codice di procedura penale, art. 125
Riferimento formale ai limiti del sindacato sulla motivazione dei provvedimenti cautelari e alla giurisdizione; la Corte ricorda i parametri di legittimità del giudizio di cassazione sui provvedimenti cautelari.
Codice penale, art. 416
La norma sull'associazione a delinquere è stata interpretata in senso da ritenere che la serialità, la ripartizione dei ruoli e l'organizzazione logistica del gruppo costituiscano elementi sintomatici della sussistenza dell'associazione anche se le condotte materiali si sono interrotte nel tempo.
Codice di procedura penale, art. 274
Sull'attualità del pericolo (lett. b) e c)): la Corte richiama che l'attualità non equivale all'imminenza di specifiche occasioni di reato; è sufficiente una valutazione prognostica fondata su modalità della condotta, personalità del soggetto e contesto socio-ambientale.
Codice di procedura penale, art. 275
Regole relative alla procedura del riesame e alla motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte evidenzia i limiti del sindacato di legittimità e la necessità di motivazione congrua da parte del giudice di merito.
Decreto-Legge 137/2020, art. 23 comma 8
Norma formale richiamata dalla Procura Generale in ordine alla trasmissione della requisitoria scritta; utilizzata nella fase procedurale per la conclusione sulla inammissibilità.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicata per la condanna alle spese e alla somma dovuta alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In sede di cassazione i rilievi che implichino una diversa valutazione dei fatti o delle prove sono, di regola, inammissibili: è necessario dimostrare la manifesta illogicità della motivazione o la violazione di norme specifiche.
- Per configurare l'associazione a delinquere non è indispensabile la permanenza di attività delittuose immediatamente successive: rilevano la serialità delle condotte, l'organizzazione, la ripartizione dei ruoli e la diffusione territoriale come indici di vincolo associativo stabile.
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non coincide con l'imminenza di una nuova specifica occasione di reato; occorre una prognosi basata su modalità operative, personalità degli indagati e contesto, e tanto più approfondita quanto maggiore è il lasso di tempo dall'ultimo episodio.
- La scelta e la modalità delle vittime possono costituire elemento sintomatico dell'indeterminatezza del programma criminoso e quindi della pericolosità residua.
- La decisione sulla adeguatezza della misura cautelare rispetto al pericolo di reiterazione è soprattutto di competenza del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Chi propone ricorso inammissibile può essere condannato alle spese e a somme alla Cassa delle Ammende; valutare attentamente l'ammissibilità prima di ricorrere.
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