Cassazione Penale, Sentenza n. 15644/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha dichiarato la prescrizione di taluni reati a carico di Maristella Zagami e ha confermato il resto della condanna. Le censure riguardano: (i) la presunta illegittimità della confisca dei beni in sequestro perché il reato di truffa (art. 640 c.p.) non rientrerebbe nelle fattispecie che autorizzano la confisca ai sensi degli artt. 322‑bis e 322‑ter c.p.; (ii) la mancata sottrazione dall'ammontare dei profitti delle somme riferibili a reati per i quali la ricorrente era stata assolta; (iii) la violazione dell'art. 63 c.p.p. per avere escusso come testimoni persone che avevano reso dichiarazioni a contenuto auto‑indizianti senza nomina di difensore, con conseguente inutilizzabilità delle deposizioni; (iv) la carenza di motivazione sulla configurabilità della truffa (art. 49 c.p. e art. 640 c.p.), sostenendo che la fattispecie richiedeva la concorsualità di medici e/o pazienti e che tale elemento non sarebbe provato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: le doglianze relative alla confisca e ad alcune questioni di diritto non erano state dedotte in sede di appello e dunque non erano proponibili in cassazione; altre censure sono state ritenute generiche e aspecifiche perché non hanno adeguatamente contestato la motivazione del giudice d'appello. Quanto all'art. 63 c.p.p., la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto non sussistenti elementi tali da qualificare i testi come indagati al momento delle deposizioni; le valutazioni di fatto dei giudici di appello sono state ritenute congrue e non manifestamente illogiche e quindi non sindacabili in cassazione. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; la ricorrente Maristella Zagami è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate dalla sentenza impugnata (importo indicato nella parte dispositiva della sentenza).
Norme richiamate
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti; la Corte non ha ritenuto ammissibile la questione perché non sollevata in appello
art. 533 cod. proc. pen.
Citate tra le norme di rito in relazione alle impugnazioni; la corte sottolinea i limiti di proponibilita' di censure non sollevate in appello
art. 49 cod. pen.
Riferita alla disciplina del concorso di persone nel reato; la corte osserva che la doglianza sulla presunta impossibilita' della concorsualita' era generica e non adeguatamente dedotta in appello
art. 640 e 640‑quater cod. pen.
Fattispecie della truffa contestata; la Corte non ha invece deciso nel merito le questioni sostanziali sulla confisca perche' tali censure non erano state riscosse in appello
art. 322‑bis e art. 322‑ter cod. pen.
Norme richiamate dai ricorrenti in relazione alla confisca; la Corte ha escluso l'esame di merito per inammissibilita' della censura non sollevata in appello
d.lgs. 231/2001 art. 19
Richiamato tra le norme citate dai ricorrenti (riferibile alla responsabilita' amministrativa da reato delle societa'); la Corte non ha affrontato nel merito le questioni relative per inammissibilita'
art. 50 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai diritti della persona escussa; la Corte ha ritenuto non fondati i rilievi perché non e' emersa la qualita' di indagato dei testi al momento delle deposizioni
art. 63 cod. proc. pen.
Norma sulla necessita' di informare l'interessato della possibilita' di nominare difensore quando le sue dichiarazioni sono self‑incriminanti; la Corte conferma che l'obbligo sorge solo se ictu oculi emergono elementi precisi di reita' tali da considerare il dichiarante indagato
art. 497 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'escussione dei testimoni; la Corte ha ritenuto corretta l'escussione come testimoni dei soggetti in causa
art. 112 Cost.
Richiamata tra le garanzie costituzionali invocate; i rilievi non hanno retto in sede di legittimita' per genericita' e perche' non dedotti in appello
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento alla parte che ha visto il ricorso dichiarato inammissibile
Massime di principio
- In cassazione non possono essere proposte questioni di diritto non previamente dedotte in sede di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
- Le censure generiche o aspecifiche che non confrontano puntualmente la motivazione del giudice di merito sono inammissibili
- L'obbligo di applicare l'art. 63 c.p.p. (informazione della possibilita' di nominare difensore per dichiarazioni auto‑incriminanti) sorge solo quando, ictu oculi, emergono elementi precisi idonei a qualificare il dichiarante come indagato; sospetti o meri collegamenti processuali non sono sufficienti
- Le valutazioni di fatto conclusive dei giudici di merito, se sorrette da motivazione congrua e non manifestamente illogica, non sono sindacabili in cassazione
- Se un ricorso e' dichiarato inammissibile, il giudice di legittimita' puo' condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e, se rilevata colpa, a sanzioni verso la Cassa delle Ammende
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