Sentenza del 29/03/2017 n. 8037 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna, sostenendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/1973. In particolare, ha contestato la decisione con cui era stata ritenuta invalida la notificazione della cartella di pagamento, eseguita soltanto nelle mani del curatore del fallimento della società, e non anche personalmente al socio fallito. Secondo Equitalia, la notificazione al curatore avrebbe dovuto produrre effetti anche nei confronti del contribuente dichiarato fallito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia, confermando la nullità dell'avviso di mora notificato a G.G. L'avviso non era stato preceduto dalla notificazione personale della cartella di pagamento, nonostante il credito tributario fosse sorto anteriormente al fallimento e G.G. fosse stato dichiarato fallito in proprio quale socio illimitatamente responsabile. In tali circostanze, la cartella deve essere notificata sia al curatore sia al contribuente fallito, poiché quest'ultimo resta esposto agli effetti dell'atto, anche sanzionatori, ed è eccezionalmente legittimato a impugnarlo. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
La notificazione della cartella di pagamento deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla legge e, quando il contribuente è personalmente coinvolto nella posizione tributaria, deve consentirgli di venire a conoscenza dell'atto e di poterlo impugnare.
D.P.R. n. 602/1973, art. 50
L'avviso di mora o l'atto successivo della riscossione non può validamente sostituire la preventiva notificazione della cartella di pagamento, quando questa costituisce il necessario atto presupposto.
Legge fallimentare, art. 147
Il fallimento della società di persone si estende ai soci illimitatamente responsabili. Tuttavia, per i crediti tributari anteriori al fallimento, gli atti devono essere notificati anche personalmente al socio dichiarato fallito, oltre che al curatore, quando egli conserva un interesse e una legittimazione personale a contestarli.
Massime di principio
- Il fallimento non elimina automaticamente la necessità di notificare personalmente al contribuente gli atti tributari che incidono sulla sua posizione individuale.
- Per i crediti tributari sorti prima del fallimento di una società di persone, la cartella di pagamento deve essere notificata sia al curatore sia al socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito in proprio.
- La notificazione al solo curatore può non essere sufficiente quando il contribuente fallito resta personalmente esposto agli effetti dell'atto, comprese eventuali sanzioni, e conserva la possibilità di impugnarlo.
- Un atto successivo della riscossione, come l'avviso di mora, non sana di regola l'omessa notificazione della cartella presupposta: in assenza di tale notifica, l'atto successivo può essere dichiarato nullo nei confronti del contribuente.
- La regola può variare per gli atti formati dopo la dichiarazione di fallimento e riferiti alla procedura concorsuale: in tali casi, l'atto può dover essere indirizzato principalmente alla curatela, mentre per le posizioni personali del fallito resta necessaria la notificazione individuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 mar 2017Sentenza del 29/03/2017 n. 86 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 29 mar 2017Sentenza del 29/03/2017 n. 159 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 29 mar 2017Sentenza del 29/03/2017 n. 211 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 29 mar 2017Sentenza del 29/03/2017 n. 230 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 29 mar 2017Sentenza del 29/03/2017 n. 246 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 29 mar 2017Sentenza del 29/03/2017 n. 250 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →