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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09286/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva versata su due contratti di finanziamento stipulati all’estero da una società bancaria poi incorporata dalla ricorrente. La contribuente sosteneva che tali operazioni non dovessero essere assoggettate all’imposta sostitutiva prevista dal d.P.R. n. 601 del 1973 perché carenti del requisito della territorialità, e quindi chiedeva la restituzione di quanto versato. A fronte del silenzio-rifiuto dell’amministrazione, i giudici tributari di merito hanno respinto il ricorso ritenendo non provati sia l’effettivo versamento della somma domandata a rimborso sia il fatto che le operazioni non avessero spiegato effetti in Italia. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme sull’imposta sostitutiva e sull’imposta di registro, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non dimostrata l’assenza di effetti in Italia; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 77 d.P.R. n. 131 del 1986, lamentando che la CTR avesse negato valore probatorio alla documentazione prodotta in giudizio, qualificata come non ufficiale e non certa, nonostante fosse idonea a dimostrare il pagamento e l’ammontare richiesto a rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo inammissibile perché diretto, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e un diverso apprezzamento dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Ha quindi ritenuto che la CTR avesse motivato in modo congruo e plausibile sul mancato assolvimento dell’onere probatorio, evidenziando che la documentazione prodotta consisteva in prospetti interni, fogli anonimi e appunti privi di ufficialità e certezza, e che non era stata dimostrata né l’effettiva corresponsione della somma chiesta a rimborso né la circostanza che le operazioni non avessero effetti in Italia. Il rigetto del secondo motivo ha reso comunque inammissibile anche il primo, con condanna della ricorrente alle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiama il principio sull’onere della prova: spettava alla contribuente dimostrare i presupposti del rimborso, inclusa l’assenza di effetti delle operazioni in Italia e l’effettivo versamento dell’imposta chiesta a restituzione

  • artt. 15 e ss. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    sono le norme poste a base dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti; la ricorrente sosteneva che non dovessero trovare applicazione per difetto del requisito territoriale

  • art. 2 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dell’imposta di registro e ai presupposti di territorialità

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare l’apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 77 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato nel secondo motivo, ma non accolto, nell’ambito della censura sull’onere probatorio e sulla prova del versamento

  • art. 276, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per giustificare l’ordine di trattazione dei motivi, esaminando prima il secondo in quanto logicamente preliminare

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per il deposito della memoria nel procedimento camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di rimborso di tributi, il contribuente che agisce per la restituzione deve provare tutti i presupposti di fatto del diritto azionato, inclusi l’effettivo pagamento e l’insussistenza dei presupposti impositivi contestati.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per sostituire l’apprezzamento del giudice di merito con quello della parte ricorrente.
  • Quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo e plausibile sulla inattendibilità o insufficienza della documentazione prodotta, la Cassazione non può rivalutarne il contenuto se non nei limiti dei vizi consentiti dal sindacato di legittimità.
  • Se un motivo di ricorso è inammissibile perché mira a ottenere un nuovo esame del fatto decisivo, anche i motivi logicamente successivi possono risultare preclusi ove dipendano dal medesimo accertamento di merito.
  • Nei giudizi di rimborso tributario, documenti interni dell’impresa o prospetti non dotati di ufficialità e certezza possono essere ritenuti inidonei a dimostrare il pagamento o l’ammontare del credito restitutorio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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