Cassazione Penale, Sentenza n. 4273/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante ex art. 625, n. 8-ter c.p., sostenendo che la Corte territoriale non ha specificato dopo quanto tempo dall'uscita dall'ufficio postale si sia consumata la condotta illecita e che la circostanza che la vittima fosse salita su una bicicletta introduce una frattura temporale tale da escludere la consapevolezza dell'agente della recente fruizione di servizi finanziari; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante ex art. 61, n. 5 c.p. (minorata difesa per età), deducendo che la Corte territoriale l'ha applicata in modo meramente assiomatico sul solo dato anagrafico senza la verifica concreta dell'effettivo ostacolo alla difesa; 3) contestazione della sussistenza della recidiva per vetustà dei precedenti e differenti modalità di consumazione dei reati pregresse.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi 1 e 3 ritenendoli infondati: è stata confermata la correttezza della valutazione della Corte d'appello circa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 8-ter c.p. e circa la recidiva, ritenuta adeguatamente motivata come prosecuzione del processo delinquenziale. È stato invece accolto il secondo motivo in parte: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p., perché la Corte territoriale non ha effettuato l'accertamento in concreto richiesto dalle Sezioni Unite (verifica tripartita sull'idoneità astratta, sull'effettivo ostacolo alla difesa e sulla consapevolezza dell'agente). Sulla sola questione dell'art. 61, n. 5 c.p. il procedimento è rinviato alla Corte di merito per un nuovo esame; per il resto il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Norma del reato base (rapina/appropriazione indebita o simile contestazione nel contesto fatto), indicata come riferimento per il reato consumato in danno della persona offesa
art. 625, comma 1, n. 8-ter cod. pen.
Aggravante introdotta dalla L. 15/07/2009, n. 94 (art.3, comma 26) che punisce più gravemente il delitto commesso nei confronti di chi sta fruendo o ha appena fruito di servizi finanziari; richiede che l'agente abbia percepito e sfruttato la situazione che rende la vittima esposta (valutazione compatibile con dolo eventuale)
art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen.
Circostanza aggravante della "minorata difesa" per circostanze di tempo, luogo o persona; deve essere accertata concretamente secondo il criterio tripartito (idoneità astratta; effettivo ostacolo alla difesa; sfruttamento consapevole da parte dell'agente) come chiarito dalle Sezioni Unite
L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 26
Norma che ha introdotto l'aggravante di cui all'art. 625, n. 8-ter c.p., con finalità di tutela rafforzata degli utenti dei servizi finanziari
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla formulazione dei motivi in cassazione richiamato in relazione all'enunciazione dei motivi di ricorso
art. 23 d.l. n. 137 del 12/11/2021
Riferimento procedurale relativo alla requisitoria scritta del Procuratore generale nel procedimento di cassazione
Sez. U. n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)
Giurisprudenza di legittimità che ha fissato il metodo di accertamento dell'aggravante ex art. 61, n. 5 c.p.: verifica tripartita (idoneità astratta; effetto concreto di ostacolo alla difesa; profitto consapevole da parte dell'agente) e rifiuto di automatismi basati solo sull'età
Massime di principio
- L'aggravante per minorata difesa (art. 61, n.5 c.p.) non può essere riconosciuta automaticamente sulla base del solo dato anagrafico: il giudice deve svolgere un accertamento concreto secondo tre passaggi (idoneità astratta della circostanza; verifica che in concreto la difesa sia stata ostacolata; prova che l'agente abbia effettivamente approfittato della condizione).
- L'aggravante prevista dall'art. 625, n. 8-ter c.p. (reato commesso contro chi fruisce o ha appena fruito di servizi finanziari) può essere applicata quando, dalla ricostruzione fattuale, risulti la consapevolezza e lo sfruttamento da parte dell'agente della situazione di esposizione della vittima (la sequenza temporale e altri elementi circostanziali possono legittimare tale conclusione).
- La mera presenza di una temporanea azione ordinaria della vittima (es. salire su una bicicletta) non è di per sé sufficiente a escludere un collegamento temporale utile a ritenere l'aggravante se il giudice ritiene, sulla base degli elementi, che non ci sia una cesura apprezzabile nella sequenza dei fatti.
- La recidiva può essere mantenuta se la motivazione dimostra una significativa prosecuzione del percorso delinquenziale nonostante l'epoca dei precedenti; la sua esclusione richiede argomentazioni specifiche circa la vetustà e la diversa natura dei precedenti.
- In situazioni analoghe è essenziale che il giudice di merito documenti in motivazione gli elementi fattuali che consentono di ritenere l'esistenza e l'effetto concreto delle condizioni aggravanti, evitando presunzioni o automatismi; in caso di carenza motivazionale la cassazione può annullare limitatamente al profilo viziato e disporre rinvio per nuovo esame.
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