Sentenza n. 2187/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro, liquidando le spese del giudizio in euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente aveva ottenuto dal giudice civile il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente, con accredito complessivo di euro 1.500,00 per gli anni scolastici richiesti. A seguito dell’inottemperanza, aveva promosso giudizio davanti al TAR, che aveva accolto la domanda assegnando al Ministero un termine per costituire la carta, ma aveva liquidato le spese di lite in soli euro 500,00. L’appello riguardava esclusivamente il capo relativo alle spese. L’appellante ha dedotto la violazione del principio di soccombenza, degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 26 c.p.a., nonché delle disposizioni costituzionali e legislative richiamate in materia di adeguatezza e decoro della remunerazione professionale, sostenendo che la liquidazione fosse immotivata, abnormemente esigua e inferiore ai parametri tariffari applicabili.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata limitatamente alla liquidazione delle spese. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il giudizio di ottemperanza era stato integralmente vittorioso per la docente e che il TAR non aveva indicato alcuna ragione per discostarsi dal principio di soccombenza. Sebbene il giudice disponga di ampia discrezionalità nella quantificazione delle spese, non può porre le spese a carico della parte vittoriosa né liquidare somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale. La somma di euro 500,00 è stata ritenuta immotivata e inferiore ai valori tariffari applicabili, anche considerando la riduzione prevista dalla disciplina vigente. In riforma della sentenza appellata, le spese del giudizio di ottemperanza sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato ove versato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in euro 300,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 c.p.a.
Richiama il principio della soccombenza e l’applicazione delle regole del codice di procedura civile sulla liquidazione delle spese nel processo amministrativo.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente deve rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa, salvo i casi previsti dalla legge.
art. 92 c.p.c.
È richiamato dall’appellante in relazione alla regolazione e all’eventuale compensazione delle spese.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi
Consente al giudice di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché il rinvio sia pertinente e idoneo a rendere comprensibile la ratio decidendi.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Conferma la possibilità di una motivazione sintetica fondata sul richiamo a un precedente conforme.
art. 3, comma 2, c.p.a.
È richiamato in relazione all’obbligo di sinteticità della motivazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione in base alla quale il giudice del lavoro aveva riconosciuto alla docente il beneficio della carta elettronica del docente.
D.M. n. 147/2022
I valori parametrici del decreto, riferiti allo scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00, costituiscono il riferimento per la liquidazione delle spese; la somma di euro 500,00 è stata ritenuta inferiore anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4.
art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022
Prevede la riduzione considerata dal giudice nella verifica della congruità della liquidazione delle spese.
D.M. n. 55/2014
È richiamato quale disciplina dei parametri forensi e delle soglie minime rilevanti per evitare liquidazioni inadeguate della prestazione professionale.
D.M. n. 37/2018
È richiamato dall’appellante e nella ricostruzione dei parametri forensi diretti a tutelare l’adeguatezza del compenso.
art. 2233 c.c.
È richiamato in relazione alla tutela del decoro professionale e all’adeguatezza della remunerazione dell’attività forense.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue, in via generale, il principio di soccombenza; il giudice deve motivare specificamente soltanto quando intenda discostarsene o adottare una regolazione fondata su ragioni diverse dall’esito della lite.
- La discrezionalità del giudice nella quantificazione delle spese processuali non consente di condannare alle spese la parte vittoriosa né di liquidare somme meramente simboliche o manifestamente inadeguate e lesive del decoro professionale.
- La liquidazione delle spese deve rispettare i parametri forensi applicabili e non può scendere al di sotto delle soglie minime previste dalla disciplina vigente, secondo l’interpretazione accolta dal giudice, senza un’adeguata giustificazione.
- Quando l’appello riguarda esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite, il valore della controversia in secondo grado coincide con quello delle spese legali oggetto di impugnazione.
- Il giudice amministrativo può motivare la decisione sulle spese mediante rinvio a precedenti conformi, purché il richiamo consenta di individuare le ragioni poste a fondamento della decisione e sia compatibile con gli obblighi di sinteticità processuale.
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