Cassazione Civile, Ordinanza n. 31729/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, ai fini IRAP per l'anno d'imposta 2010, un maggior imponibile ritenendo indeducibile un componente negativo di reddito per difetto di adeguato supporto documentale e di prova dell'inerenza ed effettività della prestazione resa da una società inglese. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo provati i rapporti contrattuali tra la contribuente e la società estera, nonché i contratti collegati alla realizzazione dell'opera, e quindi l'inerenza del costo. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 109 T.U.I.R., 2697 c.c., 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente ripartito l'onere della prova in tema di inerenza dei costi e avrebbe valorizzato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza per ritenere svolte le prestazioni contestate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Quanto all'art. 2697 c.c., ha ribadito che la violazione è configurabile solo se l'onere probatorio è stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella gravata, non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito della prova; nel caso concreto l'onere era stato correttamente posto a carico del contribuente. Quanto agli artt. 2727 e 2729 c.c., ha rilevato che la CTR aveva valutato gli elementi di fatto e li aveva logicamente posti a fondamento del proprio convincimento, sicché la censura tendeva ad ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia; la Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica rappresentata dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e del merito.
art. 109 T.U.I.R.
Richiamato come parametro per la deducibilità/inerenza dei componenti negativi del reddito d'impresa.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onere a soggetto diverso da quello previsto dalla regola legale; non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito probatorio.
artt. 2727 e 2729 c.c.
La censura è inammissibile se il giudice di merito ha valutato gli indizi e li ha logicamente utilizzati a fondamento del convincimento; non è consentito in cassazione sostituire una diversa lettura del compendio presuntivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- In tema di impugnazione per cassazione, la denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia invertito la regola di riparto dell'onere della prova; se invece si contesta che la prova sia stata ritenuta sufficiente o insufficiente, la censura investe il merito e non la violazione di legge.
- La deduzione della violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle presunzioni da parte della Corte di cassazione; è ammissibile soltanto quando il giudice abbia attribuito efficacia presuntiva a elementi che egli stesso ha qualificato come non gravi, precisi e concordanti, o viceversa abbia negato tale efficacia pur riconoscendone i requisiti.
- Quando il giudice tributario di merito accerta, sulla base degli elementi acquisiti, l'effettività e l'inerenza di un costo all'attività d'impresa, il controllo di legittimità non consente una diversa ricostruzione dei fatti da parte del ricorrente.
- La parte che impugna deve formulare censure effettivamente riconducibili a vizi di legittimità; se la doglianza mira sostanzialmente a sovvertire l'apprezzamento delle prove, il ricorso è inammissibile.
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