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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44723/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 11/07/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto del 06/06/2024 con cui era stato disposto il sequestro dei telefoni cellulari e della SIM in relazione al reato di truffa aggravata. Il ricorrente deduceva: (i) omissione di motivazione in ordine ai criteri di proporzionalità e adeguatezza del sequestro probatorio (art. 125, comma 3 e art. 324 c.p.p.); (ii) omissione di motivazione sul rapporto di pertinenzialità tra il bene sequestrato e il reato (art. 253 c.p.p.); (iii) la restituzione dei dispositivi non avrebbe fatto venir meno l'interesse a riesaminare la misura, poiché l'oggetto del sequestro era rappresentato dai dati informatici estratti mediante copia forense e non il mero contenitore.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità, ritenendo che il ricorrente non aveva assolto all'onere di autosufficienza: mancava l'allegazione o l'indicazione degli atti che dimostrassero l'effettiva esecuzione della cosiddetta copia forense prima della restituzione dei dispositivi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interesse a proporre riesame sussiste se la restituzione è stata preceduta da copia forense, ma ha affermato che tale presupposto doveva essere documentalmente provato. In mancanza, il ricorso è manifestamente infondato. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiama il dovere di motivare sulla proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari; il ricorrente lamentava omissione di motivazione su tali criteri, ma la Corte ha ritenuto che la questione non fosse atta a superare il difetto di autosufficienza del ricorso.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma relativa al riesame delle misure cautelari; invocata per richiedere la verifica dei presupposti del sequestro, ma la Corte ha giudicato inammissibile il ricorso per mancata prova dell'esistenza della copia forense.

  • art. 253, comma 1 cod. proc. pen.

    Riguarda il sequestro probatorio e il nesso di pertinenzialità tra bene e reato; il ricorrente aveva censurato omissione di motivazione sul nesso di pertinenzialità, ma la Corte ha osservato che anche tale censura non è sufficiente senza l'adeguata documentazione.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione: obbligo di indicare e allegare gli atti essenziali che si assumono travisati. La Corte ha applicato questo principio per richiedere la documentazione della copia forense a supporto dell'interesse all'impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e la comminazione di ammende in caso di inammissibilità con profili di colpa: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Cass. n. 17312 del 15/02/2024

    Giurisprudenza richiamata dal ricorrente in favore dell'idea che l'interesse al riesame possa persistere anche dopo la restituzione del dispositivo, se preceduta da copia forense; la Corte ha riconosciuto il principio ma ha chiesto prova documentale.

  • Sezioni Unite n. 40963 del 07/09/2017

    Giurisprudenza di riferimento sul trattamento dei dati e sulla pertinenzialità dei beni informatici; citata a supporto delle censure ma senza esonerare il ricorrente dall'onere probatorio richiesto.

  • Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022 (Losurdo)

    Precedente che afferma l'interesse a proporre riesame quando il dispositivo è stato restituito previa estrazione di copia forense; la Corte ha confermato il principio come valido ma subordinato alla prova dell'avvenuta copia forense.

  • Sez. 5, Sent. n. 5897 del 03/12/2020 (Cossu)

    Richiama il principio dell'autosufficienza del ricorso e l'onere di indicare/ allegare gli atti che si ritengono travisati; applicato dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso che non documentava la copia forense.

Massime di principio

  • L'interesse a proporre riesame di un sequestro su dispositivi elettronici può persistere anche dopo la restituzione dei beni, ma solo se la restituzione è stata preceduta dall'effettiva estrazione di una copia forense dei dati: tale fatto deve essere provato o indicato nel ricorso.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso richiede l'allegazione o l'indicazione puntuale degli atti necessari a dimostrare i presupposti fattuali dedotti (es. verbali o provvedimenti che attestino la copia forense); in mancanza il ricorso può essere dichiarato inammissibile per aspecificità.
  • Le censure sulla proporzionalità, adeguatezza o pertinenzialità del sequestro sono rilevanti, ma non esonerano il ricorrente dall'onere probatorio e documentale richiesto per dimostrare che sussiste ancora un interesse all'impugnazione.
  • Quando si impugna un provvedimento di sequestro probatorio di dispositivi elettronici, è buona prassi allegare: (a) l'atto che attesta l'estrazione della copia forense; (b) eventuali report tecnici; (c) l'atto di restituzione, per dimostrare la sequenza fattuale rilevante.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare non solo il pagamento delle spese processuali ma anche ammende se ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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