Ordinanza n. 362/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Deliberazione del Direttore Generale dell'IFO n. 939 del 15 ottobre 2025, recante l'"Aggiudicazione definitiva, a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, gestita con sistema telematico Stella, alla società Acom S.r.l. Advanced Center Oncology Macerata, dell'affidamento della fornitura di radiofarmaci pet 18f-fluoropsma e 64 rame-cloruro occorrente alla U.O.S.D. di Medicina Nucleare degli IFO per il periodo di due anni. CIG B679990ACA" e comunicata a ADACAP a mezzo di portale telematico di gara Stella con nota PI237415-25 del 6 novembre 2025 "Esito definitivo", limitatamente al Lotto 1 ("18F-fluoro-PSMA soluzione iniettabile - per uso clinico"); - della predetta nota PI237415-25 del 6 novembre 2025, "Esito definitivo", di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva in favore di ACOM, ove necessario e in parte qua; - del verbale della seduta del 3 settembre 2025 di valutazione delle offerte tecniche, in parte qua; - del verbale cumulativo delle sedute dell'8 e del 9 settembre 2025, di apertura e valutazione delle offerte economiche, in parte qua; - di tutti gli altri verbali di gara, anche se non pubblicati, compresi quelli relativi alla verifica sull'anomalia, in parte qua; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi di ADACAP, ivi compreso, ove necessario, il verbale/provvedimento di accertamento dei requisiti preliminare all'aggiudicazione definitiva efficace, non pubblicato e in parte qua; in via subordinata: - ove necessario, del bando di gara e di tutta la lex specialis ad esso allegata, nei termini di cui al p.to 6 del primo motivo del presente ricorso; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi di ADACAP; E CON DECLARATORIA DI INEFFICACIA, - del contratto nelle more eventualmente stipulato tra l'IFO e ACOM per il Lotto 1 "Pet 18F-Fluoro-PSMA soluzione iniettabile - per uso clinico", con espressa dichiarazione di ADACAP di disponibilità al subentro nello stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva del Lotto 1 della gara per la fornitura di radiofarmaci PET in favore dell'operatore economico controinteressato, con relativi atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'aggiudicazione definitiva del Lotto 1 relativo alla fornitura di soluzione iniettabile 18F-fluoro-PSMA, nonché la comunicazione dell'esito, i verbali di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, gli ulteriori verbali, compresi quelli concernenti la verifica dell'anomalia, e gli atti presupposti. In via subordinata ha contestato il bando e la lex specialis nei termini indicati nel primo motivo. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato e dichiarato la disponibilità al subentro. Dalla motivazione cautelare emergono, in particolare, censure riferite alla possibilità di utilizzare preparazioni magistrali e all'omessa indicazione, nell'offerta dell'aggiudicataria, dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza. È stata inoltre sollevata un'eccezione di tardività, ritenuta dal Collegio meritevole di approfondimento e apparentemente fondata, ma non esaminata ai fini della decisione cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare e ha rinviato la trattazione del merito all'udienza pubblica del 26 maggio 2026. Quanto al periculum in mora, ha escluso l'irreparabilità del pregiudizio, ritenendo che il danno prospettato fosse meramente patrimoniale e risarcibile per equivalente. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che il ricorso non appariva assistito da sufficiente fumus, richiamando un precedente della stessa Sezione, a sua volta fondato su una pronuncia del Consiglio di Stato, in ordine alla possibilità di utilizzare preparazioni magistrali. Il Collegio ha inoltre considerato la qualificazione della gara come avente a oggetto una fornitura senza posa in opera, con conseguente applicazione dell'eccezione prevista dall'art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023 in materia di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri di legge, in favore della stazione appaltante e della controinteressata, ciascuna.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
Il Collegio ha ritenuto applicabile l'eccezione relativa all'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza, trattandosi di una fornitura senza posa in opera.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare, il danno meramente patrimoniale, in quanto astrattamente risarcibile per equivalente, non integra di regola il requisito dell'irreparabilità necessario per il periculum in mora.
- Quando l'oggetto della gara consiste in una fornitura senza posa in opera, può trovare applicazione l'eccezione prevista dall'art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023 rispetto all'obbligo di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza.
- In sede cautelare, la valutazione del fumus può essere compiuta mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali riguardanti la possibilità di utilizzare preparazioni magistrali nell'ambito della fornitura oggetto di gara.
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