Cassazione Penale, Sentenza n. 24311/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato in cassazione l\'ordinanza del Tribunale del Riesame di Potenza del 22/09/2022 che aveva annullato il decreto di convalida del sequestro preventivo (emesso il 01/08/2022) relativo a fatti contestati ai capi d) ed e) (artt. 81 e 648-ter.1 c.p.). Il ricorso per cassazione lamentava inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione dell\'ordinanza del riesame.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il termine per proporre ricorso per cassazione era di quindici giorni ai sensi degli artt. 325 e 585 c.p.p.; l\'ordinanza del Tribunale di Potenza era stata comunicata il 07/10/2022 (come risulta dalla ricevuta) mentre il ricorso è stato depositato il 04/11/2022, oltre il termine. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il provvedimento del Tribunale del Riesame resta efficace.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Disciplina il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del tribunale emesse all\'esito di appello o riesame in materia di misure cautelari; la Corte chiarisce che, per tali ordinanze relative a misure reali, il termine utile per impugnare è quello ordinario richiamato dall\'art.585 (quindici giorni)
art. 585 cod. proc. pen.
art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a)
Stabilisce il termine ordinario di quindici giorni per impugnare le decisioni adottate in camera di consiglio e che il termine decorre dalla comunicazione o notificazione dell\'avviso di deposito dell\'ordinanza
art. 311 cod. proc. pen.
Prevede il termine di dieci giorni per l\'impugnazione nelle misure cautelari personali; la Corte precisa che tale termine non si applica alle ordinanze del tribunale in materia di misure cautelari reali e non viene richiamato dall\'art. 325
art. 322 cod. proc. pen.
Norma che regola il riesame in relazione alle misure cautelari; richiamata per chiarire la natura dell\'ordinanza impugnata (ordinanza del tribunale del riesame)
art. 648-ter.1 cod. pen.
Individua la fattispecie penale rilevante rispetto alla quale era stato disposto il sequestro preventivo e che costituiva oggetto dell\'annullamento da parte del tribunale del riesame
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali è di quindici giorni (art.585 c.p.p.), non di dieci (art.311 c.p.p.).
- Il decorso del termine di impugnazione inizia dalla comunicazione o notificazione dell\'avviso di deposito dell\'ordinanza; quindi è fondamentale documentare la data di comunicazione ricevuta.
- La mancata tempestività nella proposizione del ricorso determina l\'inammissibilità a prescindere dal merito delle doglianze sostanziali.
- Prima di impugnare, verificare quale tipologia di misura cautelare (reale o personale) è coinvolta per applicare correttamente il termine procedurale rilevante.
- Il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze del riesame (art.325), ma deve rispettare rigorosamente i termini procedurali; le questioni substantive vanno valutate solo se l\'impugnazione è ammissibile.
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