Sentenza n. 1593/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Questura di -OMISSIS- sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 25 novembre 2023, con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento della Questura sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 25 novembre 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia della Questura sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento entro sessanta giorni ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998 e, comunque, entro il termine massimo di centottanta giorni. Sono stati dedotti anche la violazione degli artt. 2 e 3 l. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Il ricorso è stato notificato il 6 maggio 2026. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, sottoponendolo alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile profilo di irricevibilità derivante dalla tardiva proposizione dell’azione avverso il silenzio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato irricevibile. Il Collegio ha applicato l’art. 31, comma 2, c.p.a., secondo cui l’azione avverso il silenzio può essere proposta finché perdura l’inadempimento, ma non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Il termine procedimentale è stato individuato, in base all’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, in sessanta giorni dalla presentazione della domanda; anche assumendo il termine massimo di centottanta giorni indicato dal ricorrente, il ricorso notificato il 6 maggio 2026 risultava comunque proposto oltre l’anno previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. La tardività incide soltanto sul piano processuale e non estingue l’interesse legittimo pretensivo: l’interessato può presentare una nuova istanza, ove ne ricorrano i presupposti, facendo decorrere un nuovo termine per la conclusione del procedimento e, in caso di ulteriore inerzia, un nuovo termine per proporre l’azione avverso il silenzio. Le spese sono state compensate, poiché l’irricevibilità è stata rilevata d’ufficio. È stato inoltre revocato il provvedimento di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ed è stata rigettata la relativa istanza per carenza dei presupposti di legge.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico
Il termine ordinario per il rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno decorre dalla presentazione della domanda ed è pari a sessanta giorni.
art. 2 l. 241/1990
Rileva quale disciplina generale dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione; la sentenza non esamina nel merito tale censura, poiché dichiara il ricorso irricevibile.
art. 31, comma 2, c.p.a.
L’azione [avverso il silenzio] può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti
L’azione contro il silenzio è soggetta al termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine procedimentale, anche se l’inadempimento permane; l’interessato conserva la possibilità di presentare una nuova istanza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio prima della decisione; il Collegio lo ha utilizzato per prospettare l’irricevibilità del ricorso.
artt. 122 e 136, comma 2, d.P.R. 115/2002
Sono stati applicati per revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente concesso, in ragione della decisione di irricevibilità e della carenza dei presupposti di legge.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio può essere proposta finché perdura l’inadempimento dell’amministrazione, ma deve comunque essere esercitata entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a.; il decorso del termine rende il ricorso irricevibile.
- Per il procedimento relativo al rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, il termine di conclusione decorre dalla presentazione della domanda ed è individuato, ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, in sessanta giorni; anche assumendo un termine più ampio, l’azione resta soggetta alla scadenza annuale prevista dall’art. 31, comma 2, c.p.a.
- La decadenza dal termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio produce effetti soltanto processuali e non estingue l’interesse legittimo pretensivo alla conclusione del procedimento.
- Dopo la scadenza del termine annuale, l’interessato può presentare una nuova istanza di avvio del procedimento, ove ne ricorrano i presupposti; l’eventuale nuova inerzia farà decorrere un nuovo termine per proporre l’azione avverso il silenzio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1582/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1585/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1586/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1587/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1589/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1590/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →