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Ordinanza

Ordinanza n. 960/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’ottemperanza del giudicato formato sulla sentenza n. 10907/2018, resa dal Tar - Lazio, Roma, pubblicata il 13/11/2018 con la quale è stato definito il giudizio R.G. 9937/2018.

Giustizia amministrativa202506582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 10907/2018, relativa al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 10907/2018, resa nel giudizio R.G. n. 9937/2018 e passata in giudicato. La sentenza aveva accolto il ricorso contro il decreto ministeriale n. 506 del 19 giugno 2018 nella parte in cui non consentiva ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle graduatorie, di presentare domanda di reinserimento, disponendo l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di merito. Nel giudizio di ottemperanza, il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione chiarimenti scritti sui fatti di causa, considerato il notevole tempo trascorso dalla pubblicazione della sentenza e la peculiarità dei procedimenti di aggiornamento delle graduatorie dei docenti.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso nel merito la domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di fornire chiarimenti scritti sui fatti di causa entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha avvertito che l'eventuale mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. La prosecuzione del giudizio è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata esecuzione dell'incombente istruttorio da parte dell'Amministrazione potrà essere valutata dal giudice ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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