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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5633/2020 del 02/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società, mista pubblica e privata, gestiva il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti dell’area veneziana in un complesso immobiliare unitario. L’Agenzia del Territorio aveva attribuito all’unità la categoria catastale D/1, propria degli opifici, anziché la categoria E/9 richiesta dalla società, relativa agli immobili a destinazione particolare non compresi nelle altre categorie del gruppo E. La contribuente aveva impugnato il classamento deducendone la tardività e l’insufficiente motivazione, oltre alla non corretta classificazione, sostenendo che la peculiarità dell’attività e la sua finalità pubblica giustificassero l’iscrizione in E/9. La CTP di Venezia, con sentenza del 28 aprile 2010, aveva accolto il ricorso per tardività e difetto di motivazione e, nel merito, per la natura di servizio pubblico dell’attività. La CTR del Veneto, con sentenza del 25 giugno 2012, aveva escluso tardività e vizio motivazionale, ma confermato l’illegittimità nel merito del classamento in D/1, ritenendo rilevante la finalità pubblica. L’Agenzia delle Entrate ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: con i primi due ha denunciato violazione delle norme sul classamento catastale, sostenendo che l’uso industriale e commerciale dell’immobile imponesse una categoria del gruppo D e che la finalità pubblica non giustificasse la categoria E; con il terzo ha lamentato omessa motivazione sulla documentazione relativa al classamento in D/1 di un termovalorizzatore di Brescia; con il quarto ha dedotto contraddittorietà della motivazione, osservando che la CTR aveva richiamato la categoria E/1, prevista per stazioni di trasporto, mentre la controversia riguardava un impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

La decisione

La Cassazione ha esaminato congiuntamente i quattro motivi, ritenendoli fondati in quanto riferiti alla corretta classificazione catastale. Ha precisato che la categoria E/9 è residuale e riguarda immobili a destinazione particolare non classificabili nelle altre categorie del gruppo E; la rilevanza pubblica dell’attività non basta a determinarne l’applicazione. Gli impianti di gestione dei rifiuti dotati di autonomia funzionale e reddituale, quando svolgono attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali, rientrano nella categoria D/7 e non nel gruppo E; nel caso concreto, la natura economica e imprenditoriale risultava anche dalla cessione di parte del combustibile all’Enel. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e condannato la contribuente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro.

Norme richiamate

  • D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi 40, 41 e 42

    La categoria E/9, dunque, è una categoria residuale che può trovare applicazione sempre che non possano essere utilizzati gli altri criteri di classamento.

    La categoria E/9 opera solo in via residuale, quando non sia possibile classificare l’immobile secondo gli altri criteri catastali applicabili.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 6 e 8

    Nel caso di specie, l’attività svolta dalla Ecoprogetto Venezia s.r.l., pur involgendo indubbi profili di utilità pubblica avendo ad oggetto la gestione dei rifiuti, si configura come attività di natura economica svolta secondo parametri imprenditoriali come si evince anche dalla circostanza che parte del combustibile veniva ceduto all’Enel.

    Ai fini del classamento, l’attività va qualificata considerando la sua natura concreta e le modalità economico-imprenditoriali di svolgimento, non la sola utilità pubblica perseguita.

  • R.D. 8 giugno 1939, n. 652, art. 23

    Di contro la qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, tale da non permettere l’inserimento in categorie ordinarie o speciali e che esulano da una mera logica di commercio e di produzione industriale (vedi Circolare Agenzia del Territorio n. 4 del 2006).

    La classificazione nel gruppo E richiede caratteristiche tipologico-funzionali, costruttive e dimensionali tali da escludere l’inquadramento nelle categorie ordinarie o speciali e una destinazione estranea alla logica commerciale o produttiva industriale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, in quanto attinenti alla medesima questione della classificazione dell’unità immobiliare per cui è processo, sono fondati.

    Le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale concernenti la medesima questione possono essere esaminate congiuntamente; nel caso concreto hanno condotto all’accoglimento del ricorso.

  • art. 385 c.p.c.

    Ne deriva, pertanto, l’accoglimento del ricorso con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 385 c.p.c., va rigettato l’originario ricorso del contribuente.

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, cassata la sentenza impugnata, può decidere direttamente nel merito.

Massime di principio

  • La categoria catastale E/9 ha carattere residuale e può essere attribuita soltanto quando l’immobile non sia classificabile secondo le altre categorie del gruppo E.
  • La finalità pubblica di un’attività non è, da sola, sufficiente a giustificare la classificazione dell’immobile nel gruppo catastale E: occorre considerare la destinazione e le caratteristiche concrete dell’immobile e dell’attività esercitata.
  • Un impianto di gestione e smaltimento dei rifiuti dotato di autonomia funzionale e reddituale, gestito secondo parametri economico-imprenditoriali, va classificato nella categoria D/7 e non nella categoria residuale E/9, anche se l’attività svolta è di pubblico interesse.
  • La classificazione nel gruppo E è appropriata per immobili con una marcata specificità tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, non riconducibili alle categorie ordinarie o speciali e non destinati a una logica di commercio o produzione industriale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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