Sentenza n. 4365/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L'OTTEMPERANZA Al giudicato formatosi sulla sentenza numero 1370/2025 emessa in data 14 giugno 2025 dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 1370/2025, relativa al beneficio economico della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 1370/2025. La sentenza aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente, per le annualità 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.500 euro ciascuno, oltre accessori. I ricorrenti hanno dedotto la mancata impugnazione della sentenza, il suo passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo all'amministrazione il 16 giugno 2025 e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Hanno quindi chiesto l'accertamento dell'obbligo ministeriale di dare esecuzione al giudicato, il pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché le astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, essendo stata proposta per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e risultando rispettati i termini processuali. Ha accertato la rituale notificazione del titolo e il decorso infruttuoso dei 120 giorni previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Qualora sia decorso il termine temporale fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione dovrà erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo trarre vantaggio dalla propria inerzia; la natura fungibile dell'obbligazione consente infatti l'adempimento monetario. Il TAR ha nominato sin d'ora commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere, se necessario, allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di proporre davanti al giudice amministrativo l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, già riconosciuto dal giudicato civile.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale della pronuncia entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine stabilito dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico è ormai decorso per fatto imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante il pagamento del controvalore pecuniario, con corresponsione degli interessi legali fino al soddisfo; l'amministrazione non può trarre vantaggio dal proprio inadempimento.
- Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento: il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta non comporta automaticamente l'applicazione di una penalità di mora, la cui irrogazione deve essere valutata equitativamente in relazione alle circostanze concrete.
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