Cassazione Penale, Sentenza n. 7216/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso prospetta vizio di motivazione: Viscito era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di denaro e beni della fallita "Vi. Co. S.r.l.") ma sostiene che le operazioni distrattive contestate si sono svolte dopo la cessazione della sua carica di legale rappresentante (18/03/2013) e, quindi, non potevano essergli imputate se non fosse provato il suo ruolo di amministratore di fatto. Inoltre deduce contraddittorietà rispetto all'assoluzione, in primo grado, per bancarotta preferenziale relativa a pagamenti posteriori al 18/03/2013, e lamenta carenza di argomentazione sulla possibile riqualificazione in bancarotta semplice.
La decisione
La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ravvisato un vizio logico della sentenza impugnata limitatamente alla distrazione relativa al terreno edificabile sito in Salerno (Via Mecio Gracco), venduto il 18/06/2013, cioè dopo la perdita della carica formale del ricorrente. Per tale motivo ha annullato la sentenza in relazione a quel singolo atto e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello per un nuovo giudizio su quel capo. Quanto al resto delle condotte distrattive contestate, il ricorso è stato rigettato perché il ricorrente non ha dimostrato che quelle operazioni siano state realizzate dopo la cessazione della carica; la Corte territoriale aveva motivato in maniera adeguata anche sulla mancata riqualificazione in bancarotta semplice. In sintesi: annullamento limitato e rinvio su un solo elemento; per il resto la condanna è stata confermata.
Massime di principio
- La responsabilità per reati fallimentari commessi dopo la cessazione della carica formale di amministratore richiede prova della sussistenza di un'effettiva ingerenza gestionale (amministratore di fatto); senza tale prova la responsabilità non può essere automaticamente imputata.
- Un'assoluzione per fatti penalmente rilevanti avvenuti dopo la perdita della carica formale può essere logicamente incompatibile con una contemporanea condanna per altri atti ascritti allo stesso periodo: la sentenza deve essere coerente nell'attribuire o escludere l'ingerenza gestionale del medesimo soggetto.
- Il ricorrente deve dedurre e, se possibile, provare con specificità quali singole operazioni sono avvenute dopo la perdita della carica; deduzioni generiche non sono sufficienti a far annullare altre parti della decisione.
- La Corte di legittimità può annullare parzialmente una sentenza per vizi logici o di motivazione limitati a singoli atti contestati, rinviando il capo alla Corte territoriale per nuovo giudizio.
- Sulla possibile riqualificazione del fatto (es. da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice) il giudice di merito deve dare una motivazione esplicita e coerente; se ciò è stato fatto adeguatamente, la censura della difesa su questo punto è infondata.
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