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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29302/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento intimato da una società al dipendente. In sede di rito c.d. Fornero, il Tribunale aveva inizialmente accertato l’illegittimità del licenziamento e condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria e delle spese, somme poi corrisposte dalla società in esecuzione dell’ordinanza. Successivamente, però, il Tribunale, decidendo l’opposizione proposta dalla società, aveva accolto l’opposizione e rigettato le domande del lavoratore; la Corte d’appello aveva respinto il reclamo e pendeva ricorso per cassazione del lavoratore. La società aveva quindi ottenuto un decreto ingiuntivo per il recupero delle somme versate (indennità e spese), e il lavoratore proponeva opposizione. Nel giudizio di opposizione, il Tribunale sospendeva il processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. ritenendo pregiudiziale il ricorso per cassazione ancora pendente nel giudizio di impugnativa del licenziamento. La società proponeva regolamento di competenza, deducendo l’inesistenza dei presupposti della sospensione facoltativa: assenza di un vero rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio sul licenziamento e l’opposizione a decreto ingiuntivo, e motivazione solo apparente quanto alla controvertibilità della decisione già resa nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto ammissibile il rimedio contro l’ordinanza di sospensione pronunciata ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c.; ha escluso che vi fosse un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il giudizio di impugnativa del licenziamento e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo volto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della precedente pronuncia poi riformata; ha inoltre rilevato che il Tribunale non aveva svolto una concreta valutazione sulla plausibile controvertibilità della decisione resa nel giudizio di licenziamento, limitandosi di fatto a una motivazione non adeguata. Perciò l’ordinanza di sospensione è stata annullata e le parti sono state rimesse davanti al Tribunale di Massa per la prosecuzione del giudizio, con rinvio al merito per la liquidazione delle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    La sospensione facoltativa del processo presuppone un effettivo nesso di pregiudizialità logico-giuridica e richiede una motivazione esplicita sulla controvertibilità della decisione invocata; in mancanza, il giudice non può legittimamente sospendere il processo.

  • art. 295 c.p.c.

    È richiamato per chiarire che il rapporto di pregiudizialità rilevante per la sospensione, sia necessaria sia facoltativa, richiede una vera connessione logico-giuridica tra i giudizi.

  • art. 42 c.p.c.

    Viene indicato quale base del ricorso per regolamento di competenza proposto avverso l’ordinanza di sospensione.

  • art. 380-ter c.p.c.

    Richiamato con riferimento alle conclusioni scritte del pubblico ministero nel procedimento camerale.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma della sentenza di primo grado fa sorgere il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della decisione riformata, diritto che può essere azionato immediatamente e autonomamente.

  • art. 1, commi 48 e ss., L. n. 92 del 2012

    È la disciplina del rito speciale di impugnativa del licenziamento nella fase sommaria richiamata per ricostruire l’origine della vicenda.

Massime di principio

  • Il provvedimento di sospensione del processo disposto ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c. è impugnabile con regolamento di competenza, in modo da consentire il controllo sulla legittimità dell’arresto del giudizio e tutelare la ragionevole durata del processo.
  • La sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. è legittima solo se tra il giudizio pendente e la decisione invocata esiste una concreta pregiudizialità logico-giuridica; non basta un generico collegamento tra le controversie.
  • Il giudice che sospende il processo deve indicare in modo espresso e concreto le ragioni per cui ritiene plausibilmente controvertibile la decisione già resa nel giudizio pregiudicante; una motivazione meramente apparente non è sufficiente.
  • Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione provvisoriamente esecutiva e poi riformata nasce dalla riforma stessa ed è azionabile autonomamente, anche con procedimento monitorio, senza attendere l’esito del successivo giudizio di impugnazione.
  • La domanda di restituzione delle prestazioni eseguite in forza di una sentenza poi riformata non dipende ulteriormente dallo sviluppo del giudizio di impugnazione sul rapporto sostanziale originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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