Cassazione Civile, Ordinanza n. 17492/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dallo scioglimento di un'associazione professionale tra ingegneri. Un componente escluso aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma che assumeva spettargli, sulla base di un credito già accertato in arbitrato e connesso alla determinazione della quota di patrimonio netto dell'associazione. Gli altri due ex associati proponevano opposizione e ottenevano in primo grado la revoca del decreto, con accoglimento anche della loro domanda riconvenzionale per corrispettivi di prestazioni imputabili all'associazione che il socio escluso avrebbe trattenuto. In appello, la decisione veniva solo parzialmente riformata: veniva riconosciuto un credito degli appellati verso l'appellante per un importo inferiore a quello di primo grado. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: 1) violazione dell'art. 2949 c.c., sostenendosi che i crediti nascenti dal contratto associativo avrebbero dovuto essere assoggettati a prescrizione quinquennale e non decennale; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., censurando la valutazione probatoria con cui la Corte d'appello aveva escluso che il ricorrente avesse effettuato prestiti infruttiferi all'associazione, assumendo che non vi fossero elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti e che non fossero stati considerati altri elementi istruttori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla prescrizione, affermando che l'associazione professionale, quando strutturata secondo lo schema dell'art. 36 c.c. e dotata di capacità di agire come autonomo centro d'imputazione di rapporti, può beneficiare della prescrizione breve di cui all'art. 2949 c.c., in coerenza con l'orientamento già esteso ai consorzi a rilevanza esterna e alle società consortili iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito: la Corte d'appello non aveva violato gli artt. 115 e 116 c.p.c. né l'art. 2729 c.c., ma aveva semplicemente accertato in fatto la mancanza di prova dei prestiti infruttiferi, valorizzando le contestazioni del ricorrente e l'assenza di riscontri probatori. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 c.c.
L'ordinamento interno delle associazioni non riconosciute è regolato dagli accordi tra gli associati; l'associazione professionale può, in presenza dello schema organizzativo accertato dal giudice di merito, costituire autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.
art. 2949 c.c.
La prescrizione breve propria dei rapporti societari è ritenuta applicabile anche a strutture associative/professionali assimilabili, ove dotate di rilevanza esterna e inserite nello schema normativo richiamato dalla Corte.
art. 115 c.p.c.
La violazione non può essere desunta dal semplice dissenso sulla valutazione delle prove: non sussiste se il giudice decide sui fatti allegati e provati dalle parti senza introdurre prove estranee al processo.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove rientra nel potere del giudice di merito; non è censurabile in cassazione la scelta di attribuire maggior forza persuasiva ad alcuni elementi rispetto ad altri.
art. 2729 c.c.
La censura sulle presunzioni è inammissibile quando la decisione di merito si fonda, in realtà, su un accertamento negativo della prova del fatto costitutivo e non sull'utilizzo di un ragionamento presuntivo.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato proposto come violazione di legge, ma il secondo è stato ritenuto sostanzialmente diretto a contestare il giudizio di fatto e quindi non consentito nei limiti del sindacato di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'art. 2949 c.c. sulla prescrizione breve dei rapporti societari può essere applicato anche a organismi associativi professionali che, per struttura e funzione, operino come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, secondo l'accertamento del giudice di merito.
- Ai fini dell'applicazione della prescrizione breve, non è decisiva una generica iscrizione in registri diversi dal registro delle imprese in sezione ordinaria; conta la natura del soggetto e il suo inserimento nello schema normativo che giustifica il termine abbreviato.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è ammissibile quando mira solo a sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito: la censura deve evidenziare un effettivo utilizzo di prove non introdotte o un travisamento dei limiti legali del giudizio probatorio.
- La censura in tema di presunzioni ex art. 2729 c.c. non può essere accolta se la decisione impugnata si fonda su un accertamento negativo della prova del fatto costitutivo e non su una vera e propria inferenza presuntiva.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, salvo i ristretti casi di violazione delle regole legali di valutazione della prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17427/2023 del 19/06/2023
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17428/2023 del 19/06/2023
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17429/2023 del 19/06/2023
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17430/2023 del 19/06/2023
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17431/2023 del 19/06/2023
- ordinanza_civile · 19 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17437/2023 del 19/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →