Cassazione Penale, Sentenza n. 38898/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli per due motivi comuni: (1) il rigetto della proposta di concordato (art. 599-bis c.p.p.), censurato come ingiustificato e come anticipazione di giudizio tale da configurare incompatibilità/necessità di astensione dei giudici; (2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con critica alla motivazione che si sarebbe limitata, secondo i ricorrenti, ad affermazioni generiche o contraddittorie non idonee a fondare l'aumento/negazione della diminuzione di pena. I fatti di causa: condanna per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; la pena resa in appello risultava di anni 4 e mesi 8 di reclusione (da una pena base di anni 7), mentre la pena concordata proposta era di anni 4 (da una pena base di anni 6) con multa richiesta per Grassia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la decisione di rigettare il concordato è stata motivata richiamando l'incongruità della pena alla luce della gravità del fatto e non costituisce di per sé causa di incompatibilità del giudice (la giurisprudenza costituzionale e di legittimità esclude che valutazioni operate nella stessa fase procedimentale comportino astensione). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, che ha valorizzato elementi ritenuti decisivi (dichiarazioni ritenute inverosimili, ammissioni tardive, modalità di realizzazione, quantità/qualità della sostanza, personalità e contegno processuale). Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, con conferma sostanziale della condanna pronunciata in grado di appello.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Rilevato come norma di imputazione concorrente per la partecipazione al reato; la sentenza si limita ad indicarne l'applicazione congiunta all'art. 73 d.P.R. 309/1990
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma in materia di illecita detenzione/traffico di stupefacenti contestata agli imputati; utilizzata quale fondamento della condanna
art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina la proposta di pena concordata in appello; la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto motivato della proposta da parte del giudice di appello e ha precisato che tale rigetto non determina automaticamente incompatibilità del giudice
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nella contestazione di violazione di legge relativa alla tempestività e correttezza del contraddittorio in appello; la Corte ha ritenuto infondata la censura
art. 111 Cost.
Invocato dai ricorrenti in tema di garanzie del processo; la Corte ha ritenuto compatibili le valutazioni svolte nel corso della stessa fase processuale con il diritto al giusto processo
art. 3 Cost.
Richiamato in relazione alla presunta violazione del principio di parità di trattamento nella diversa disciplina del patteggiamento in appello rispetto al primo grado; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura
art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della discussione giurisprudenziale sulla motivazione del rigetto del concordato; la Corte ha chiarito che il rigetto in appello non preclude la successiva motivazione sul merito
art. 34 cod. proc. pen.
Norma sulle cause di incompatibilità del giudice; la Corte ha ritenuto che le valutazioni svolte nella medesima fase non costituiscono cause di incompatibilità ai sensi di questa norma
art. 37, comma 1, lett. a) e b) e art. 36, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 37 comma 1 lett. a) e b), art. 36 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamati in tema di ricusazione; la Corte ha ricordato la natura tassativa delle cause di ricusazione e ha distinto 'parere' e valutazioni endo-processuali legittime
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati per distinguere il patteggiamento in primo grado dal patteggiamento in appello, sottolineando le diverse implicazioni di merito e di istruttoria
Massime di principio
- Il rigetto, da parte del giudice di appello, di una proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. non determina automaticamente una causa di incompatibilità o obbligo di astensione del medesimo giudice se le valutazioni sono svolte nella stessa fase processuale: tali valutazioni rientrano nella continuità del giudizio e possono essere integrate nella decisione finale
- Le questioni attinenti alla congruità della pena (anche rispetto a una proposta concordata) sono in larga parte di merito e rientrano nella discrezionalità del giudice; la loro impugnazione in Cassazione può essere inammissibile se non vengono indicate ragioni di diritto idonee a superare la valutazione di merito
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo purché la motivazione indichi gli elementi ritenuti decisivi: il giudice non è obbligato a menzionare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma deve rispondere alle specifiche argomentazioni rilevate dalla difesa su punti decisivi
- Le cause di ricusazione sono interpretate restrittivamente; non costituiscono motivo di astensione le valutazioni endo-processuali, prodromiche o strumentali alla decisione finale, salvo che configurino un'indebita anticipazione del convincimento sul punto decisivo della responsabilità
- Vi è contrasto giurisprudenziale sulla ricorribilità in Cassazione del rigetto del concordato in appello: anche quando ammessa, la censura deve superare la soglia di manifestissima infondatezza per essere accolta
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