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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38898/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli per due motivi comuni: (1) il rigetto della proposta di concordato (art. 599-bis c.p.p.), censurato come ingiustificato e come anticipazione di giudizio tale da configurare incompatibilità/necessità di astensione dei giudici; (2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con critica alla motivazione che si sarebbe limitata, secondo i ricorrenti, ad affermazioni generiche o contraddittorie non idonee a fondare l'aumento/negazione della diminuzione di pena. I fatti di causa: condanna per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; la pena resa in appello risultava di anni 4 e mesi 8 di reclusione (da una pena base di anni 7), mentre la pena concordata proposta era di anni 4 (da una pena base di anni 6) con multa richiesta per Grassia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la decisione di rigettare il concordato è stata motivata richiamando l'incongruità della pena alla luce della gravità del fatto e non costituisce di per sé causa di incompatibilità del giudice (la giurisprudenza costituzionale e di legittimità esclude che valutazioni operate nella stessa fase procedimentale comportino astensione). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, che ha valorizzato elementi ritenuti decisivi (dichiarazioni ritenute inverosimili, ammissioni tardive, modalità di realizzazione, quantità/qualità della sostanza, personalità e contegno processuale). Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, con conferma sostanziale della condanna pronunciata in grado di appello.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevato come norma di imputazione concorrente per la partecipazione al reato; la sentenza si limita ad indicarne l'applicazione congiunta all'art. 73 d.P.R. 309/1990

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma in materia di illecita detenzione/traffico di stupefacenti contestata agli imputati; utilizzata quale fondamento della condanna

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la proposta di pena concordata in appello; la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto motivato della proposta da parte del giudice di appello e ha precisato che tale rigetto non determina automaticamente incompatibilità del giudice

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione di violazione di legge relativa alla tempestività e correttezza del contraddittorio in appello; la Corte ha ritenuto infondata la censura

  • art. 111 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in tema di garanzie del processo; la Corte ha ritenuto compatibili le valutazioni svolte nel corso della stessa fase processuale con il diritto al giusto processo

  • art. 3 Cost.

    Richiamato in relazione alla presunta violazione del principio di parità di trattamento nella diversa disciplina del patteggiamento in appello rispetto al primo grado; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura

  • art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.

    art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della discussione giurisprudenziale sulla motivazione del rigetto del concordato; la Corte ha chiarito che il rigetto in appello non preclude la successiva motivazione sul merito

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Norma sulle cause di incompatibilità del giudice; la Corte ha ritenuto che le valutazioni svolte nella medesima fase non costituiscono cause di incompatibilità ai sensi di questa norma

  • art. 37, comma 1, lett. a) e b) e art. 36, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 37 comma 1 lett. a) e b), art. 36 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamati in tema di ricusazione; la Corte ha ricordato la natura tassativa delle cause di ricusazione e ha distinto 'parere' e valutazioni endo-processuali legittime

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati per distinguere il patteggiamento in primo grado dal patteggiamento in appello, sottolineando le diverse implicazioni di merito e di istruttoria

Massime di principio

  • Il rigetto, da parte del giudice di appello, di una proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. non determina automaticamente una causa di incompatibilità o obbligo di astensione del medesimo giudice se le valutazioni sono svolte nella stessa fase processuale: tali valutazioni rientrano nella continuità del giudizio e possono essere integrate nella decisione finale
  • Le questioni attinenti alla congruità della pena (anche rispetto a una proposta concordata) sono in larga parte di merito e rientrano nella discrezionalità del giudice; la loro impugnazione in Cassazione può essere inammissibile se non vengono indicate ragioni di diritto idonee a superare la valutazione di merito
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo purché la motivazione indichi gli elementi ritenuti decisivi: il giudice non è obbligato a menzionare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma deve rispondere alle specifiche argomentazioni rilevate dalla difesa su punti decisivi
  • Le cause di ricusazione sono interpretate restrittivamente; non costituiscono motivo di astensione le valutazioni endo-processuali, prodromiche o strumentali alla decisione finale, salvo che configurino un'indebita anticipazione del convincimento sul punto decisivo della responsabilità
  • Vi è contrasto giurisprudenziale sulla ricorribilità in Cassazione del rigetto del concordato in appello: anche quando ammessa, la censura deve superare la soglia di manifestissima infondatezza per essere accolta

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