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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43312/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Firenze del 16/01/2023 che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Denunciava di non essere stato informato del giudizio d'appello celebrato con rito cartolare, perché la polizia giudiziaria non avrebbe notificato il decreto di citazione, e chiedeva la nullità della sentenza di appello per tale vizio procedurale

La decisione

Il difensore ha successivamente depositato per PEC il 26/09 una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Pur avendo il Procuratore generale chiesto l'annullamento senza rinvio, la rinuncia ha impedito l'esame di merito

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Indica il reato per il quale il ricorrente è stato condannato; la sentenza impugnata riguarda la conferma di tale condanna

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La rinuncia all'impugnazione rende l'impugnazione inammissibile; la dichiarazione di rinuncia depositata dal difensore comporta l'estinzione dell'esame del merito in Cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'applicazione delle statuizioni accessorie (spese processuali e sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la norma non distingue le cause dell'inammissibilità

  • Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373

    Conferma l'orientamento secondo cui l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 616 non è esclusa quando l'inammissibilità deriva da rinuncia all'impugnazione, salvo elementi che dimostrino una causa non imputabile al ricorrente

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito: non va effettuata se si intende far valere vizi procedurali o di notifica
  • Anche se si denuncia la mancata notifica del decreto di citazione per un appello celebrato con rito cartolare, la rinuncia al gravame preclude la possibilità di ottenere l'annullamento per tale vizio
  • La declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta l'obbligo di sostenere le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, perché l'art. 616 non distingue la causa dell'inammissibilità
  • Prima di rinunciare a un ricorso conviene valutare e documentare alternative: chiedere la declaratoria di nullità per mancata notificazione, ottenere eventuale rinnovazione della notificazione o proseguire nell'impugnazione per far accertare il vizio
  • Se la rinuncia è determinata da una sopravvenuta impossibilità o da causa non imputabile al ricorrente, è necessario produrre prove specifiche in atti per cercare di evitare l'applicazione automatica delle statuizioni accessorie

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