Ordinanza n. 553/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 561/2025, resa tra le parti, nel giudizio di annullamento: della delibera n. 218 del 02 ottobre 2025, pubblicata in data 07 ottobre 2025, avente ad oggetto l’accoglimento dell’istanza di proroga alla società Cupo Vitantonio s.a.s. del termine di sei mesi concesso in data 04 dicembre 2024 per l'adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 5 dell'atto di trasferimento rep.n. 14269/2011 lotto n. 7/c Area industriale Palomonte, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Consorzio A.S.I. di Salerno che ha concesso a una società una proroga di sei mesi per adempiere alle prescrizioni relative al trasferimento di un lotto dell’area industriale di Palomonte
Esito
Favorevole al resistente (ente consortile e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di annullamento della delibera di proroga. In sede cautelare ha contestato l’interpretazione della delibera consortile che aveva assegnato il termine di sei mesi, sostenendo, secondo quanto emerge dall’ordinanza, che il decorso infruttuoso del termine avrebbe dovuto condurre all’avvio della procedura di decadenza dall’assegnazione del lotto, nonché gli effetti della proroga sull’interesse alla futura riacquisizione e riassegnazione del fondo mediante evidenza pubblica. Ha inoltre dedotto errori nella valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora compiuta dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando la valutazione negativa del TAR sia sul fumus boni iuris sia sul periculum in mora. Quanto al fumus, ha interpretato la delibera consortile secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c., rilevando che essa stabiliva che, decorso inutilmente il termine di sei mesi, l’ente “potrà” dichiarare risolto il contratto e avviare la procedura di decadenza e riacquisizione del lotto. L’uso di una formulazione facoltizzante, coerente con l’art. 63, comma 1, l. n. 448/1998 e con l’art. 11 l.r. Campania n. 19/2013, attribuisce al Consorzio una scelta discrezionale circa l’avvio della procedura di decadenza, sicché l’interpretazione del TAR non presenta, a un primo esame, gli errori denunciati. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto che l’eventuale costruzione realizzata dalla società beneficiaria non impedirebbe, di per sé, l’eventuale riacquisizione del fondo da parte del Consorzio e la sua successiva assegnazione mediante procedura di evidenza pubblica. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza cautelare del TAR.
artt. 1362 ss. c.c.
I criteri ermeneutici in materia di interpretazione dei contratti sono stati utilizzati per interpretare il contenuto della delibera consortile e stabilire la portata della clausola relativa al termine di sei mesi.
art. 63, comma 1, l. n. 448/1998
La previsione, mediante il termine “facoltà”, dell’intervento dell’ente è stata considerata coerente con la natura discrezionale della scelta di procedere alla declaratoria di decadenza dall’assegnazione.
art. 11 l.r. Campania n. 19/2013
La formulazione facoltizzante della disposizione è stata valorizzata quale elemento che conferma la discrezionalità dell’ente circa l’avvio della procedura di decadenza.
Massime di principio
- Quando un atto amministrativo stabilisce che, decorso inutilmente un termine, l’amministrazione “potrà” adottare gli atti di risoluzione, decadenza o riacquisizione, tale formulazione, se coerente con la disciplina normativa applicabile, attribuisce di regola un potere discrezionale e non impone l’avvio automatico della relativa procedura.
- La natura discrezionale del potere di dichiarare la decadenza dall’assegnazione di un bene pubblico deve essere ricostruita interpretando l’atto secondo il suo contenuto complessivo e alla luce dei criteri ermeneutici civilistici richiamati, non sulla base del solo decorso del termine assegnato.
- In sede cautelare, il fumus boni iuris manca quando l’interpretazione dell’atto amministrativo adottata dal giudice di primo grado risulta coerente con il tenore letterale e sistematico dell’atto e con la disciplina normativa di riferimento.
- Ai fini del periculum in mora, la realizzazione di opere sul bene oggetto della controversia non è sufficiente, da sola, a giustificare la tutela cautelare quando non impedisca materialmente l’eventuale riacquisizione del bene e la sua successiva riassegnazione mediante evidenza pubblica.
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