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Ordinanza

Ordinanza n. 7617/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento della nota del Segretario Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali prot. -OMISSIS- recante “riscontro a istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990” con cui è stato trasmesso il verbale dell’adunanza del 23 ottobre 2025 parzialmente oscurato; - della nota del Segretario Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali prot. -OMISSIS-recante “richiesta di ostensione integrale del verbale di adunanza del 23 ottobre 2025”; - nei limiti dell’interesse dedotto e per quanto occorrer possa, del Regolamento del Garante per la Protezione dei Dati Personali -OMISSIS- – Accesso ai documenti amministrativi presso l’Ufficio del Garante – del 26 luglio 2006 nonché per l’accertamento del diritto della-OMISSIS-a ottenere l’ostensione integrale del verbale dell’adunanza del 23 ottobre 2025 richiesto con l’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 presentata in data 28 ottobre 2025 e la conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione dello stesso

Giustizia amministrativa202601827

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: nota con cui il Garante ha trasmesso il verbale di un’adunanza parzialmente oscurato, nonché il diniego implicito o espresso all’ostensione integrale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota del Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali con cui, in riscontro a un’istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, è stato trasmesso il verbale dell’adunanza del 23 ottobre 2025 con alcune parti oscurate. Ha inoltre impugnato la nota relativa alla richiesta di ostensione integrale e, nei limiti dell’interesse dedotto, il regolamento dell’Autorità in materia di accesso ai documenti amministrativi. La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto all’ostensione integrale e la condanna dell’Amministrazione alla trasmissione del documento. Prima della decisione, ha formulato un’istanza istruttoria per ottenere il deposito del documento integrale in busta chiusa e sigillata, così da consentire al Collegio di valutare direttamente i passaggi oscurati rispetto all’interesse all’accesso. L’Amministrazione non si è opposta a tale preliminare valutazione da parte del solo Collegio giudicante.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza istruttoria, senza definire il merito della domanda di accesso. Ha ordinato al Garante di depositare integralmente il punto 29 del verbale dell’adunanza del 23 ottobre 2025 presso la Segreteria della Sezione, in plico chiuso e sigillato, recante esclusivamente il numero dell’ordinanza e l’indicazione della camera di consiglio del 27 maggio 2026. Il deposito deve avvenire entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il Collegio ha riservato alla successiva camera di consiglio l’esame del documento e le determinazioni sull’ammissibilità dell’accesso, precisando che la visione dovrà essere effettuata esclusivamente dai magistrati del Collegio designato per la definizione del giudizio. Il giudizio è stato quindi rinviato, senza decisione sulla spettanza dell’ostensione integrale.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Costituiscono la base normativa dell’istanza di accesso documentale e della domanda giudiziale di accertamento del diritto all’ostensione.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Sono richiamati quali disposizioni processuali relative agli incombenti istruttori e all’acquisizione della documentazione necessaria alla decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a giustificazione dell’oscuramento delle generalità nella pubblicazione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, quando la controversia riguarda l’oscuramento di parti di un documento, il giudice può ordinare all’amministrazione il deposito integrale dell’atto in forma riservata, mediante plico chiuso e sigillato, per consentire al solo Collegio una valutazione diretta dei passaggi non ostesi.
  • La decisione sull’ammissibilità dell’accesso può essere riservata a una successiva camera di consiglio, dopo l’acquisizione e l’esame giudiziale del documento integrale, senza che l’ordinanza istruttoria anticipi la spettanza del diritto all’ostensione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicità

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