Cassazione Civile, Ordinanza n. 25853/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La Corte d'appello aveva riconosciuto a una parte privata un equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo amministrativo, liquidando Euro 5.500 oltre spese. Il Ministero ha proposto ricorso principale sostenendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), della L. n. 89/2001, assumendo che la domanda di equa riparazione avrebbe dovuto essere rigettata perché la parte era consapevole dell'originaria infondatezza della propria pretesa nel giudizio presupposto, desumibile dalla motivazione di una sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso. La resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la Corte d'appello non aveva considerato una precedente istanza di prelievo depositata anni prima di quella valorizzata nella decisione impugnata, con conseguente durata irragionevole complessiva di quattordici anni e cinque mesi e non di undici; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e d.m. n. 55/2014 in tema di spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Ministero, ritenendo non dimostrata in modo specifico e conoscibile la consapevolezza della temerarietà della pretesa nel giudizio presupposto, poiché la sentenza amministrativa richiamata non era allegata né conoscibile e il richiamo era apodittico. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale, osservando che la questione dell'efficacia della disciplina sull'istanza di prelievo era stata investita dalla censura e quindi non si era formato giudicato interno; inoltre ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 34/2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che collegava la proponibilità dell'indennizzo alla previa istanza di prelievo, trattandosi di adempimento solo facoltativo e non necessario. Il secondo motivo incidentale è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001
La consapevolezza della temerarietà della pretesa nel giudizio presupposto è un elemento ostativo al diritto all'indennizzo, ma deve risultare da un fondamento specifico e conoscibile; non basta un richiamo apodittico a una decisione non allegata.
art. 115 c.p.c.
La censura della parte incidentale è stata ritenuta fondata per omessa considerazione di un fatto processuale dedotto in giudizio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare il mancato apprezzamento del materiale probatorio/processuale.
art. 91 c.p.c.
Il secondo motivo incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo.
art. 2233 c.c.
Richiamato nel motivo incidentale relativo alla liquidazione delle spese professionali, rimasto assorbito.
d.m. n. 55/2014
Richiamato nel motivo incidentale relativo alla liquidazione delle spese professionali, rimasto assorbito.
art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008
La norma, nella versione richiamata, è stata ritenuta costituzionalmente illegittima perché subordinava in modo non proporzionato l'indennizzo a un adempimento formale non necessario.
art. 71, comma 2, c.p.a.
L'istanza di prelievo è qualificata come facoltà della parte e non come adempimento necessario.
sentenza Corte cost. n. 34/2019
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ..."
È richiamata come decisiva per affermare che l'istanza di prelievo non costituisce un presupposto necessario per la domanda di equa riparazione.
Sez. 2, n. 8645/2020
Richiamata per il principio secondo cui, quando la questione è stata specificamente censurata, non si forma giudicato interno sul punto.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, l'eccezione di consapevolezza della temerarietà della pretesa nel processo presupposto esclude il diritto all'indennizzo solo se supportata da elementi specifici, allegati e conoscibili; non è sufficiente un richiamo generico o non documentato al contenuto di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale.
- L'istanza di prelievo nel processo amministrativo, nella disciplina richiamata, ha natura facoltativa e meramente sollecitatoria: non può essere elevata a condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione in modo rigido e non proporzionato.
- Quando una questione viene specificamente investita dal motivo di impugnazione, non si forma giudicato interno su di essa; il giudice del rinvio deve riesaminare il tema alla luce della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata.
- La cassazione con rinvio è necessaria quando l'errore denunciato incide sui presupposti e sulla quantificazione dell'indennizzo e richiede una nuova valutazione di merito del periodo di irragionevole durata del processo presupposto.
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